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22.10.2012 - lavori pubblici

DECRETO CRESCITA – NOVITA’ IN TEMA DI CONTRATTO DI DISPONIBILITA’, SUBAPPALTI NEI LAVORI IN CONCESSIONE, PROJECT BOND, FINANZIAMENTO DI INFRASTRUTTURE

Si ritiene opportuno riepilogare sinteticamente le norme di interesse per il settore dei lavori pubblici, contenute nel Decreto legge n. 83 del 22/6/2012 (c.d. “Decreto Crescita”), aggiornato con le modifiche apportate dalla Legge di conversione del 7/8/2012, n. 134 (G.U. dell’11 agosto 2012 n. 187).

Contratto di disponibilità (Art.4-bis)

La norma prevede che nel contratto sottoscritto dalle parti sia stabilita l’esatta ripartizione dei rischi che derivano da modifiche alle normative vigenti.
In questo modo viene affermato il principio della centralità del contratto nella definizione degli obblighi contrattuali per una corretta allocazione dei rischi.
La norma, inoltre, chiarisce inequivocabilmente che i rischi sulla costruzione e gestione tecnica dell’opera, derivanti dal mancato o ritardato rilascio di qualsiasi atto amministrativo necessario alla realizzazione del progetto, sono a carico del soggetto aggiudicatore.
Inoltre, viene anche previsto che l’amministrazione aggiudicatrice possa attribuire all’affidatario il ruolo di autorità espropriante.

Percentuale minima affidamento lavori a terzi nelle concessioni (Art.4)

La norma eleva, a partire dal 1° gennaio 2014, dal 50 al 60% la percentuale minima che i titolari di concessioni già assentite alla data del 30 giugno 2002 sono tenuti ad affidare a terzi con procedura di gara.
La disposizione viene introdotta intervenendo al comma 1 dell’art. 51 del decreto legge n. 1/2012 che aveva recentemente elevato tale percentuale dal 40 al 50%.

Integrazione della disciplina relativa all’emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto – project bond (Art.1)

La norma prevede un regime fiscale agevolato per gli interessi derivanti dalle obbligazioni emesse dalle società di progetto per finanziare gli investimenti in infrastrutture o nei servizi di pubblica utilità (project bond). Tale agevolazione, da applicare alle obbligazioni emesse nei tre anni successivi al 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del decreto in esame), consiste in una tassazione sostitutiva con aliquota al 12,5 per cento, assimilabile, quindi, ai titoli di Stato.
Con la medesima decorrenza, viene specularmente riconosciuta, per le società emittenti (società di progetto e società titolari degli altri contratti di partenariato pubblico-privato), la piena deducibilità dalle imposte sul reddito degli interessi passivi derivanti dai titoli da queste emessi.
Ulteriore agevolazione viene prevista, poi, relativamente alle garanzie connesse all’emissione di tali obbligazioni e titoli di debito, per le quali le imposte di Registro e le Ipocatastali vengono applicate nella misura fissa di 168 euro ciascuna (per un totale pari a 504 euro complessivi).
In questo modo si vuole incentivare l’utilizzo di tale strumento per il finanziamento delle infrastrutture nel più generale contesto europeo che prevede lo sviluppo di forme analoghe di finanziamento delle infrastrutture pubbliche attraverso un maggiore coinvolgimento di capitale privato.
In particolare, con la recente iniziativa “Project bond 2020”, la Commissione europea sta orientando gli investitori istituzionali verso il finanziamento a lungo termine di progetti infrastrutturali rilevanti nei settori del trasporto, dell’energia e della banda larga attraverso l’emissione di obbligazioni da parte dalle società di progetto per finanziare i relativi progetti infrastrutturali con un sistema di garanzie della BEI.
La norma in commento, inoltre, consente l’emissione di project bond anche per operazioni di rifinanziamento di precedenti debiti prima della relativa scadenza. In questo modo è possibile procedere prima con prestiti ponte a valle dei quali strutturare e collocare project bond.I project bond dovranno essere sottoscritti da investitori qualificati (banche, società di gestione del risparmio, Sicav, fondi pensione, imprese di assicurazione, fondazioni bancarie).
Nel decreto è prevista un’importante novità rispetto a quanto previsto nel Codice dei contratti pubblici, in merito alle obbligazioni delle società di progetto (art. 157, D. Lgs 163/2006) laddove consente il rilascio di garanzie anche per la fase successiva alla costruzione.

Disposizioni in materia di finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione (Art. 2)

L’art.2 del DL 83/2012 interviene, altresì, sulle disposizioni che stabiliscono, in sostituzione parziale od integrale del contributo pubblico a fondo perduto, la “defiscalizzazione” (IRES, IRAP ed IVA) del reddito delle società di progetto costituite2 per la realizzazione di nuove infrastrutture in “project financing” (art.18 della legge 183/2011 – legge di Stabilità 2012 – cd. “Tremonti infrastrutture”).
In particolare, tale regime viene, ora, esteso alla realizzazione di tutte le opere pubbliche, senza distinzioni circa la loro tipologia, a differenza di quanto previsto nella precedente formulazione della disposizione, che, come noto, limitava l’applicabilità dei benefici unicamente a determinate opere pubbliche (stradali e autostradali, anche di carattere regionale, ferroviarie, metropolitane e portuali).
L’ulteriore novità riguarda i soggetti beneficiari della “defiscalizzazione”, alla quale, oltre alle società di progetto realizzatrici delle opere, possono accedervi anche i soggetti interessati nell’ambito degli ulteriori “contratti di partenariato pubblico-privato”3 (ad es. concessionarie di lavorio servizi e le società miste).

Pertanto, in favore della citata platea di soggetti, possono essere riconosciute:

– l’esenzione dall’imposizione IRES ed IRAP dei redditi prodotti durante il periodo di concessione, in sostituzione totale o parziale del contributo pubblico a fondo perduto;
– l’assolvimento del versamento dell’IVA mediante compensazione con l’importo del contributo pubblico riconosciuto, fermi restando gli obblighi comunitari;
– il riconoscimento di un contributo in conto esercizio corrispondente all’ammontare del canone annuo corrisposto allo Stato dagli enti concessionari di autostrade;
– per le sole società costituite per la realizzazione di grandi infrastrutture portuali, la possibilità di effettuare il versamento dell’IVA mediante compensazione con il 25% del maggiore gettito IVA relativo alle importazioni riconducibili all’infrastruttura portuale oggetto dell’intervento, per un periodo non superiore a 15 anni.

Quest’ultima tipologia di “defiscalizzazione” (che va a sostituire completamente, o parzialmente, il contributo pubblico) opera secondo le modalità previste dalla stessa legge di Stabilità 2012, come modificata dallo stesso art.2 del DL 83/20124.
In ogni caso, si ricorda che l’efficacia di tutte le citate misure di “defiscalizzazione” è subordinata all’emanazione del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze (ai sensi dell’art.104 comma 4, del D.P.R. 917/1986 – TUIR).

Conferenza di servizi preliminare e requisiti per la predisposizione degli studi di fattibilità nella finanza di progetto (Art. 3)

La norma introduce l’obbligo di indire la conferenza di servizi preliminare nella procedura di finanza di progetto.
Nell’ambito della medesima procedura viene previsto che la redazione dello studio di fattibilità da porre a base di gara sia effettuata dal personale delle amministrazioni aggiudicatrici, eccetto i casi di carenza in organico di personale avente i necessari requisiti professionali per la predisposizione dello studio nei quali si può fare ricorso a soggetti esterni. Gli oneri connessi all’affidamento di attività a soggetti esterni possono essere ricompresi nel quadro economico del progetto.


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