23.10.2012 - ambiente

DECRETO 10 AGOSTO 2012, N.161 – NUOVO REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO – RIUNIONE ILLUSTRATIVA

DECRETO 10 AGOSTO 2012, N.161 – NUOVO REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO – RIUNIONE ILLUSTRATIVA

Prima di esaminare in dettaglio le principali novità introdotte dal nuovo regolamento per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo (DM n.161/2012), si segnala che il Collegio Costruttori, al fine di illustrare le nuove modalità operative, ha organizzato un apposito incontro rivolto principalmente ai tecnici delle imprese associate interessati alla materia.
La riunione si terrà presso la sede del Collegio in via Ugo Foscolo n.6, a Brescia,

mercoledì 24 ottobre 2012 – ore 15.00
Gli interessati sono pregati di comunicare la propria partecipazione mediante invio dell’allegata scheda di iscrizione.

Allegato: documentazione incontro “Nuove regole per la gestione delle terre e rocce da scavo” del 24/10/2012
DECRETO 10/8/2012, N.161 – NUOVO REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO
Sulla Gazzetta Ufficiale n.221 del 21 settembre 2012 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale n.161 del 10 agosto 2012 che introduce un nuovo regolamento per la gestione delle terre e rocce da scavo provenienti dai cantieri edili.
Il decreto ministeriale è entrato in vigore lo scorso 6 ottobre.
Con il nuovo regolamento è stato abrogato l’art.186 del Codice dell’Ambiente (D.Lgs. 152/2006) e, di conseguenza, è abrogata anche la procedura sino ad oggi utilizzata per la gestione dei materiali da scavo, come conosciuta negli indirizzi della Provincia di Brescia.
Per i progetti di riutilizzo dei materiali da scavo, autorizzati prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento e ancora in corso di realizzazione, è prevista una fase transitoria.
Tali progetti potranno essere assoggettati – a discrezione dell’impresa – alla nuova procedura mediante la presentazione all’autorità competente di una nuova domanda (Piano di Utilizzo), entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè entro il 4 aprile 2013. In caso contrario, i progetti verranno portati a compimento con le modalità della precedente disciplina.
Prima di illustrare in dettaglio le principali novità introdotte dalla normativa in parola, si ricorda che, ai sensi dell’art.185 del Codice dell’Ambiente, non sono considerati rifiuti il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato e che, pertanto, per gli scavi non inquinati, riutilizzati nello stesso cantiere di produzione, non deve essere richiesta nessuna autorizzazione.
Da ultimo, si segnala che il decreto n.161/2012 non prevede procedure semplificate per i “piccoli cantieri” (scavi fino a 6.000 mc) la cui gestione è stata demandata ad un altro provvedimento legislativo attualmente al vaglio del Governo.

Requisiti delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto
Il regolamento stabilisce i criteri qualitativi e le condizioni da soddisfare affinché i materiali da scavo siano considerati sottoprodotti e non rifiuti.
In particolare, il provvedimento prevede che le terre e rocce da scavo, per poter essere considerate sottoprodotti, debbano rispondere ai seguenti requisiti:
– essere generate durante la realizzazione di un’opera, di cui costituiscono parte integrante, il cui scopo primario non è la produzione di tali materiali;
– essere utilizzate nel corso dell’esecuzione della stessa opera, nella quale sono state generate, o di un’opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali o, in altri processi produttivi, utilizzate in sostituzione di materiali di cava;
– essere utilizzabili direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale (secondo i criteri di cui all’Allegato 3 del Regolamento);
– soddisfare i requisiti di qualità ambientale (di cui all’Allegato 4 del Regolamento).
La sussistenza di queste condizioni deve essere dichiarata nel Piano di Utilizzo che va presentato all’Autorità competente almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori per la realizzazione dell’opera.

Piano di Utilizzo e Autorità competente
Il Piano di Utilizzo per la gestione delle terre e rocce da scavo deve essere presentato dal proponente all’Autorità competente. L’Autorità competente è il soggetto che autorizza la realizzazione dell’opera. Nel caso di opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), l’Autorità competente è la commissione VIA. La presentazione, anche in via telematica, del Piano di Utilizzo deve avvenire almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori per la realizzazione dell’opera.
L’Autorità competente, entro 30 giorni dalla presentazione del Piano, ha la facoltà di chiedere l’assistenza dell’ARPA per la verifica dello stesso. Decorso il termine suddetto, il proponente può gestire il materiale da scavo nel rispetto del Piano di Utilizzo.
In situazioni di emergenza, dovute a causa di forza maggiore, il decreto prevede la possibilità di autocertificare la qualifica di sottoprodotto del materiale da scavo, con l’obbligo di presentare il Piano di Utilizzo entro 15 giorni dall’inizio dei lavori.
Il Piano di Utilizzo definisce la durata della validità del piano stesso. Entro i due mesi antecedenti la scadenza, è possibile presentare un nuovo Piano di Utilizzo che potrà avere la durata massima di un anno. Allo scadere dei termini viene meno la qualifica di sottoprodotto del materiale da scavo e il conseguente obbligo di gestire il materiale stesso come rifiuto.
Il proponente, prima dell’inizio dei lavori, comunica all’Autorità competente il nominativo dell’esecutore dei lavori. L’esecutore dei lavori, se diverso dal proponente, deve rispettare il Piano di Utilizzo e ne è responsabile.

Costo del Piano di Utilizzo
L’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), entro tre mesi dalla pubblicazione del regolamento, dovrà predisporre un tariffario nazionale, individuando il costo minimo e un costo proporzionale ai volumi di materiale da scavo, nonché le garanzie finanziarie dovute nel caso in cui il Piano di Utilizzo non vada a buon fine.
Nelle more di approvazione e adozione del tariffario nazionale, i costi sono definiti dai tariffari delle ARPA o APPA territorialmente competenti.

Modifiche del Piano di Utilizzo
Il Piano di Utilizzo deve essere aggiornato in caso di modifica sostanziale, intesa come:
– l’aumento del volume “in banco” oggetto del Piano di Utilizzo in misura superiore al 20%;
– la destinazione del materiale scavato ad un sito di destinazione o ad un utilizzo diverso da quello indicato nel Piano;
– la destinazione del materiale scavato ad un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato nel Piano di Utilizzo;
– la modifica delle tecnologie di scavo.

Deposito in attesa di utilizzo
Il deposito del materiale scavato, in attesa dell’utilizzo, può avvenire:
– all’interno del sito di produzione in cui è stato generato il materiale da scavo;
– in siti di deposito intermedio, prima di raggiungere il sito di destinazione;
– nei siti di destinazione, dove il materiale da scavo sarà utilizzato secondo le prescrizioni del Piano di Utilizzo.
Il deposito del materiale scavato deve essere gestito tenendo fisicamente distinte le terre derivanti da differenti piani di utilizzo dai rifiuti eventualmente presenti e deve indicare, tramite apposita segnaletica, le informazioni relative al sito di produzione, la quantità del materiale e i dati amministrativi del Piano di Utilizzo.
Il deposito non può avere durata superiore alla durata del Piano di Utilizzo.

Trasporto
In tutte le fasi successive all’uscita delle terre dal sito di produzione, il trasporto del materiale deve avvenire secondo specifiche condizioni.
Preventivamente al trasporto del materiale da scavo, deve essere inviata all’Autorità competente una comunicazione attestante le generalità della stazione appaltante, della ditta appaltatrice dei lavori di scavo, della ditta che trasporta il materiale, della ditta che riceve il materiale e del luogo di destinazione, targa del mezzo utilizzato, sito di provenienza, data e ora del carico, quantità e tipologia del materiale trasportato.
Qualora intervengano delle modifiche, queste dovranno essere comunicate tempestivamente, anche solo per via telematica, all’Autorità competente.
Dovrà essere inoltre compilato un modulo per ogni automezzo che compie il trasporto dei materiali da scavo a partire da un unico sito di produzione verso un unico sito di utilizzo o di deposito provvisorio, previsti dal Piano di Utilizzo.
Il documento, che deve viaggiare insieme al materiale, una volta completato il trasporto, deve essere conservato in originale dal responsabile del sito di utilizzo e in copia dal produttore, dal proponente e responsabile del trasporto.

Dichiarazione di avvenuto utilizzo
L’esecutore dello scavo dovrà presentare all’Autorità competente l’apposita Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (D.A.U.) entro il termine di validità del Piano di Utilizzo.

Requisiti di qualità ambientale
Il decreto indica dettagliatamente le procedure per la caratterizzazione dei materiali da scavo definendo le modalità di campionamento e di accertamento analitico dell’assenza di contaminazione.
Il set analitico minimale, che può essere modificato ed integrato in accordo con l’Autorità competente in funzione delle caratteristiche dell’area, include i seguenti parametri: Amianto, Arsenico, BTEX, Cadmio, Cobalto, Cromo totale, Cromo VI, Idrocarburi, C>12, IPA, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame e Zinco.
La ricerca dei parametri BTEX e IPA dovrà essere eseguita nel caso in cui l’area di scavo si collochi a 20 metri di distanza da infrastrutture viarie di grande comunicazione, o da insediamenti che possono aver influenzato le caratteristiche del sito mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera.
In base alle analisi effettuate, se la concentrazione di sostanze inquinanti rilevate rientra nei limiti di cui alla:
– Colonna A della Tabella 1, Allegato 5, D.Lgs.152/06: le terre potranno essere utilizzate in qualsiasi sito a prescindere dalla sua destinazione d’uso;
– Colonna B della Tabella 1, Allegato 5, D.Lgs.152/06: le terre potranno essere utilizzate in siti a destinazione produttiva (commerciale o industriale) e in quei processi industriali che prevedono la produzione di prodotti o manufatti merceologicamente ben distinti dai materiali da scavo.

Normale pratica industriale
Il decreto definisce le operazioni alle quali possono essere sottoposte le terre, preliminarmente al loro utilizzo. In particolare sono considerati trattamenti di normale pratica industriale:
– la selezione granulometrica del materiale da scavo;
– la riduzione volumetrica mediante macinazione;
– la stabilizzazione a calce, a cemento o altra forma idoneamente sperimentata per conferire ai materiali da scavo le caratteristiche geotecniche necessarie per il loro utilizzo, anche in termini di umidità, concordando preventivamente le modalità di utilizzo con l’ARPA competente in fase di redazione del Piano di Utilizzo;
– la stesa al suolo per consentire l’asciugatura e la maturazione del materiale da scavo al fine di conferire allo stesso migliori caratteristiche di movimentazione, l’umidità ottimale e favorire l’eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo;
– la riduzione della presenza nel materiale da scavo degli elementi/materiali antropici (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, frammenti di vetroresina, cementiti, bentoniti), eseguita sia a mano che con mezzi meccanici, qualora questi siano riferibili alle necessarie operazioni per l’esecuzione dello scavo.
Si segnala che mantengono le caratteristiche di sottoprodotto quei materiali da scavo anche qualora contengano la presenza di pezzature eterogenee di natura antropica non inquinante, purché rispondente ai requisiti tecnici/prestazionali per l’utilizzo delle terre nelle costruzioni, se tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile.

Materiali da riporto
Secondo il nuovo regolamento sono equiparabili alle terre e rocce da scavo i materiali da riporto intesi come orizzonti stratigrafici costituiti da materiali di origine antropica, ossia quei materiali derivanti da attività quali quelle di scavo, di demolizione edilizia, ecc., che si possono presentare variamente frammisti al suolo e al sottosuolo.
I materiali di origine antropica che si possono riscontrare nei riporti, qualora frammisti al terreno naturale nella quantità massima del 20%, sono indicativamente identificabili con le seguenti tipologie di materiali: materiali litoidi, pietrisco tolto d’opera, calcestruzzi, laterizi, prodotti ceramici, intonaci.

Conservazione dei documenti
Il Piano di Utilizzo e la modulistica connessa devono essere conservati per cinque anni presso il sito di produzione del materiale o presso la sede legale del proponente e, se diverso da quest’ultimo, anche presso la sede dell’esecutore. Copia di tale documentazione deve essere conservata anche presso l’Autorità competente.

Si segnala, infine, che il testo integrale del Decreto Ministeriale n.161/2012 è pubblicato sul sito internet del Collegio all’indirizzo www.ancebrescia.it nella sezione “Rifiuti”.
Gli uffici del Collegio rimangono a disposizione per i chiarimenti che si rendessero necessari.

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SCHEDA DI ISCRIZIONE
(da restituire compilata alla segreteria del Collegio Costruttori per e-mail, all’indirizzo info@ancebrescia.it, oppure tramite fax, al numero 030-381798)

“IL NUOVO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE TERRE DA SCAVO”

mercoledì 24 ottobre 2012 – ore 15.00
Sede dell’incontro: Collegio Costruttori di Brescia via U. Foscolo, 6

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