CRITERI DI ACCATASTAMENTO DI IMMOBILI OSPITANTI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
CRITERI DI ACCATASTAMENTO DI IMMOBILI OSPITANTI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
l’Agenzia del Territorio con la nota emessa il 22/06/2012, n. 31892, fornisce alcune delucidazioni riguardo all’accertamento catastale degli immobili ospitanti gli impianti a pannelli fotovoltaici, con l’obbligo di accatastamento, e definisce inoltre i criteri per il riconoscimento del carattere di ruralità e la prassi da adottare per la corretta intestazione degli immobili.
Di seguiti i principali contenuti del documento in commento.
Criteri di analisi per l’attribuzione della categoria e della rendita
L’Agenzia accerta, ai fini della determinazione della rendita catastale, gli immobili che ospitano gli impianti analizzando la correlazione tra l’immobile e quelle componenti impiantistiche rilevanti ai fini della sua funzionalità e capacità reddituale.
Per le installazioni fotovoltaiche per le quali sussiste l’obbligo di accatastamento:
non sussiste alcun obbligo di dichiarazione in catasto qualora sia soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:
potenza dell’impianto fino a 3 kW;
potenza nominale complessiva non superiore a 3 volte il numero di unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto;
per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall’area destinata all’intervento e dall’altezza relativa all’asse mediano dei pannelli è inferiore a 150 mc.
Immobili Rurali
Per stabilire la ruralità degli immobili che ospitano impianti fotovoltaici, è necessario infine assimilare la produzione di energia all’attività agricola. Per il riconoscimento di questa correlazione, è importante che, dopo i primi 200 kw prodotti, l’energia derivi da impianti integrati. Allo stesso tempo, il volume d’affari derivante dalla produzione agricola deve essere maggiore di quello ottenuto grazie al fotovoltaico. Infine, entro il limite di 1Mw, per ogni 10 kw prodotti dopo i primi 200 kw, si deve possedere un ettaro di terra destinato ad attività agricola.
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