23.04.2012 - trasporti

BENEFICI GASOLIO AUTOTRAZIONE – DICHIARAZIONE DAL 1° APRILE PER I CONSUMI DEL PRIMO TRIMESTRE 2012

BENEFICI GASOLIO AUTOTRAZIONE – DICHIARAZIONE DAL 1° APRILE PER I CONSUMI DEL PRIMO TRIMESTRE 2012

Il D.L. n. 1/2012 – D.L. Liberalizzazioni (recentemente convertito in legge n. 27/2012) ha disposto rilevanti modifiche per la disciplina dell’agevolazione fiscale a favore degli esercenti l’attività di autotrasporto, intervenendo, tra l’altro, sul termine per la presentazione della dichiarazione utile alla fruizione dei benefici fiscali.
In particolare, la dichiarazione (prima annuale) deve ora essere presentata con periodicità trimestrale, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare. Con riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2012 , pertanto, la dichiarazione dovrà essere presentata a decorrere dal 1° aprile e fino al 30 aprile 2012.
Con nota prot. RU 37909 del 26 marzo scorso, l’Agenzia delle Dogane comunica che è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della apposita dichiarazione da consegnare, insieme ai relativi dati salvati su supporto informatico – floppy disk o cd rom – al competente Ufficio delle Dogane.
Con l’occasione l’Agenzia riassume le caratteristiche del beneficio:
– l’entità del beneficio riconoscibile in relazione ai consumi effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2012 è pari a 189,98609 euro per mille litri di prodotto;
– ferma restando l’esclusione dei soggetti che operano con mezzi di peso inferiore a 7,5 tonnellate, hanno diritto al beneficio gli esercenti l’attività di autotrasporto merci (sia per conto proprio che per conto terzi) con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.
– per ottenere il rimborso l’apposita dichiarazione va presentata entro il termine del 30 aprile 2012;
– i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre dell’anno in corso potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2013. Da tale data decorre il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, le quali dovranno, quindi, essere presentate entro il 30 giugno 2014;
– per la fruizione dell’agevolazione con modello F24, il codice tributo da utilizzare è 6740.


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