19.07.2012 - trasporti

BENEFICI GASOLIO AUTOTRAZIONE – DICHIARAZIONE DA PRESENTARE NEL MESE DI LUGLIO 2012 PER I CONSUMI DEL SECONDO TRIMESTRE DELL’ANNO IN CORSO

BENEFICI GASOLIO AUTOTRAZIONE – DICHIARAZIONE DA PRESENTARE NEL MESE DI LUGLIO 2012 PER I CONSUMI  DEL SECONDO TRIMESTRE DELL’ANNO IN CORSO

L’Agenzia delle Dogane con nota prot. n. 78201/RU  del 22 giugno 2012 ha precisato che, con riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° aprile ed il 30 giugno 2012, la dichiarazione “Riduzione dell’aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione”, va presentata a decorrere dal 1° luglio e fino al 31 luglio 2012.
Sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa dell’apposita dichiarazione di cui sopra da consegnare al competente Ufficio delle Dogane.
In attuazione dell’art. 61, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, tenuto conto dell’intervenuto aumento dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante (decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, art. 2, comma tre), si evidenzia che la misura del beneficio riconoscibile è pari a:
– euro 0,18998609 al litro, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° aprile ed il 7 giugno 2012;
– euro 0,20998609 al litro, in relazione ai consumi effettuati tra l’8 ed il 30 giugno 2012.
Hanno diritto al beneficio sopra descritto gli esercenti l’attività di trasporto di merci per conto terzi o per conto proprio, effettuato con un autoveicolo a motore od un autoveicolo con rimorchio, adibito esclusivamente al trasporto di merci su strada, avente un peso a pieno carico massimo ammissibile pari o superiore a 7,5 tonnellate.
Ai sensi dell’art. 4, comma due, del D.P.R., n. 277/2000, decorsi sessanta giorni dal ricevimento, da parte dell’Agenzia delle Dogane, della Dichiarazione, senza che all’Impresa sia stato notificato provvedimento di diniego, l’istanza medesima si considera accolta e le Imprese possono utilizzare in compensazione, tramite il Mod. F24, l’importo del credito spettante (codice tributo 6740).
Per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 61 sopra menzionato, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre 2012, potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2013. Da tale data decorre il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, le quali dovranno, quindi, essere presentate entro il 30 giugno 2014.
Si rammenta che dal 1° gennaio 2001 vi è l’onere per le Imprese, ai soli fini di poter usufruire di tale riduzione, di richiedere, agli esercenti impianti stradali di distribuzione carburanti, la fattura in luogo della scheda carburante (documento, quest’ultimo, peraltro, sempre valido ai fini della deducibilità fiscale del costo del carburante e della detraibilità dell’I.V.A. relativa)
Da ultimo si ricorda che, comunque, quando l’Agenzia delle Dogane procederà al controllo delle dichiarazioni presentate, potrà annullare, con provvedimento motivato, l’atto di assenso formatosi a seguito del silenzio-assenso.


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