AUTOTRASPORTO – PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DEL DECRETO SANZIONI
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Con DM 20 aprile 2012 è stata data attuazione al comma 15, dell’art. 83 bis, della L. 133/08 e smi, che individua nel Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) l’autorità competente per l’applicazione delle sanzioni previste dal comma 14 della medesima disposizione.
Le sanzioni, riguardanti l’esclusione fino a 6 mesi dalla procedura per l’affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi nonché l’esclusione per un periodo di 1 anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti legge, conseguono alla violazione dei commi 7, 8, 9, 13 e 13 bis dello stesso art. 83 bis.
Pertanto, le sanzioni sono irrogate, previa denunzia al MIT e con esito positivo dell’istruttoria, nei contratti verbali, nel caso di mancato pagamento o pagamento oltre il 90° giorno data fattura, ovvero qualora il committente corrisponda al vettore un importo inferiore a quanto realmente dovuto, mentre ai contratti scritti soltanto nel caso di pagamento oltre il 90° giorno dall’emissione della fattura.
Il provvedimento definisce l’iter procedimentale per l’applicazione delle sanzioni, prevede le eventuali azioni di autotutela che possono essere intraprese dal destinatario del provvedimento, i contenuti specifici dell’elenco ex comma 15, dell’art. 83 bis nonché le modalità di aggiornamento e di pubblicazione dei dati in esso contenuti.
Con riferimento alla sanzione dell’esclusione fino a 6 mesi dalla procedura per l’affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, il DM, oltre a stabilire un limite minimo temporale (30 gg.) non indicato dalla legge, prevede che le Stazioni Appaltanti possono richiedere ai soggetti partecipanti alla gara un’autocertificazione che attesti l’inesistenza di provvedimenti sanzionatori a loro carico.
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