AGEVOLAZIONI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEI FABBRICATI 55% – NUOVA GUIDA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) è stata pubblicata la nuova Guida «Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico», aggiornata al mese di agosto 2012, che contiene le ultime novità relative all’applicabilità della detrazione del 55%, introdotte dal cd. decreto Sviluppo (D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134).
In particolare, nella Guida dell’Agenzia delle Entrate vengono confermate:
– la proroga dell’agevolazione per le spese sostenute fino al 30 giugno 2013[1], fermi restando i limiti di detrazione, differenziati in funzione della tipologia di intervento eseguito[2];
– l’estensione del c.d. 55%, anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2012, relative ad interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria[3];
– in caso di trasferimento dell’immobile, la fruizione da parte dell’acquirente delle quote residue di detrazione non utilizzate dal venditore, «salvo diverso accordo delle parti da indicare nell’atto di trasferimento».
Con tale precisazione, l’Agenzia delle Entrate ribadisce quanto già chiarito nella C.M. 19/E/2012[4] in merito all’estensione, anche per quel che riguarda la detrazione del 55%, di quanto già previsto per il c.d. 36%[5], relativamente all’utilizzabilità della detrazione, in caso di trasferimento dell’immobile.
In tal ambito occorre, tuttavia, precisare che il passaggio della detrazione del 55% all’acquirente, opera solo se questi sia una persona fisica, non esercente attività d’impresa, e il trasferimento abbia ad oggetto un’abitazione[6].
In tutti gli altri casi di trasferimento dell’edificio sul quale è stato realizzato l’intervento, si ritiene che la detrazione continui invece a permanere in capo al soggetto cedente (es., se acquirente è un’impresa, o società, la detrazione rimane in capo al cedente).
– dal 1° luglio 2013, l’applicabilità, per gli interventi volti al risparmio energetico degli edifici, della detrazione IRPEF del 36%[7], in luogo del 55%.
In sostanza, dal 1° luglio 2013, in assenza di ulteriori proroghe, per gli interventi di riqualificazione energetica si potrà fruire della detrazione IRPEF del 36%, con le modalità applicative stabilite per quest’ultima (agevolazione ammessa per i soli soggetti IRPEF limitatamente agli immobili residenziali e nel limite di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare).
Note:
[1] Cfr. Art. 11, comma 1, D.L. 83/2012, convertito, con modificazioni, nella legge 134/2012.
[2]Il limite di detrazione (inteso come limite massimo di risparmio d’imposta), è pari a 100.000 euro per gli interventi di riqualificazione energetica globale, a 60.000 per i lavori sulle strutture orizzontali e verticali dell’edificio, e per l’installazione di pannelli solari, nonché a 30.000 per gli interventi volti alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
[3] Cfr. Art. 4, comma 4, D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 214/2011.
[4] Cfr. C.M. 19/E del 1° giugno 2012.
[5]Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 8, D.P.R. 917/1986 TUIR.
[6]Cfr. C.M. 36/E/2007; art. 9 bis, D.M. 19 febbraio 2007 e C.M. 19/E/2012.
[7] Cfr. Art. 16-bis, comma 1, lett. h, del D.P.R. 917/1986 TUIR.
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