Servizio Tributario - referente: rag. Enrico Massardi
Tel. 030.399133 - Email: info@ancebrescia.it
01.02.2012 - tributi

“36%” – NUOVA GUIDA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

È disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) la Guida «Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali», aggiornata al mese di novembre 2011, che, rispetto alla versione dello scorso luglio, contiene le novità introdotte dalla “cd. Manovra di ferragosto 2011” (D.L. 138/2011, convertito dalla legge 148/2011), in materia di detrazione IRPEF del 36% (in vigore fino al 31 dicembre 2012)(1) .
In particolare, riprendendo quanto previsto dal D.L. 138/2011, l’Agenzia delle Entrate conferma che, nell’ipotesi di cessione di un’abitazione su cui siano stati eseguiti gli interventi di recupero, il venditore ha la facoltà di scegliere tra:
■ continuare ad utilizzare in prima persona la detrazione;
■ trasferirla all’acquirente(2).
Come confermato nella nuova Guida, tale facoltà viene prevista per le vendite effettuate a decorrere dal 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della legge 148/2011, di conversione del D.L. 138/2011.
Pertanto, la disposizione previgente, che stabiliva obbligatoriamente il trasferimento dell’agevolazione all’acquirente, si è resa applicabile per le cessioni di abitazioni effettuate fino al 16 settembre 2011.
Si attendono, ora, ulteriori chiarimenti relativamente all’applicabilità della detrazione nell’ipotesi in cui, nell’atto di vendita, il contribuente non dichiari se vuole continuare a tenere per sé la detrazione, oppure cederla al nuovo proprietario.
A tal proposito, l’ANCE ritiene che, in assenza di indicazioni nel rogito, potrebbe ritenersi confermata la regola contenuta nella disposizione previgente, secondo la quale l’agevolazione si trasferisce in capo all’acquirente.
Tra le principali novità dell’ultimo anno, la Guida ricorda, altresì, l’eliminazione degli obblighi di invio della Comunicazione preventiva dei lavori e di indicazione in fattura del costo della manodopera(3) (dal 14 maggio 2011), nonché la riduzione, dal 10% al 4%, della ritenuta operata sui bonifici di pagamento delle spese (effettuati dal 6 luglio 2011, data di entrata in vigore del D.L. 98/2011)(4) .
Per ciò che riguarda, in particolare, l’eliminazione della Comunicazione preventiva dei lavori al Centro Operativo di Pescara, l’Agenzia delle Entrate richiama il Provvedimento 2 novembre 2011, Prot. n.2011/149646, il quale, in attuazione del medesimo D.L. 70/2011, prevede che, per fruire della detrazione, è ora sufficiente l’indicazione, nella dichiarazione dei redditi(5) :
■ dei dati catastali dell’immobile;
■ degli estremi di registrazione del contratto di locazione, o comodato, nell’ipotesi di interventi effettuati direttamente dal detentore dell’immobile.
Inoltre, il citato Provvedimento Prot. n.2011/149646 contiene un elenco riepilogativo della documentazione(6) , relativa all’intervento, che il contribuente deve conservare ed esibire a richiesta degli Uffici verificatori.

Note:
(1) Art.2, commi 10-11, legge 191/2009.
(2) Art.2, comma 12-bis e 12-ter del D.L. 138/2011. In sostanza, viene modificato l’art.1, comma 7, della legge 449/1997, che, in caso di cessione dell’abitazione, prevedeva il trasferimento automatico della detrazione all’acquirente.
(3) Cfr. l’art.7, comma 2, lett. q-r D.L.70/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 106/2011.
(4) Cfr. l’art.23, comma 8, del D.L.98/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 111/2011.
Si ricorda che tale ulteriore adempimento è stato introdotto, a decorrere dal 1° luglio 2010, dall’art.25 del D.L.78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010.
(5) In assenza di ulteriori chiarimenti, si ritiene che le modalità di indicazione di tali informazioni verranno definite nelle Istruzioni al Modello 730/2012.
(6) In particolare il contribuente deve conservare:
1. le abilitazioni amministrative richieste dalla legge vigente in relazione alla tipologia di lavori da realizzare.
Nel caso in cui la normativa non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione degli interventi, il contribuente deve conservare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R., n.445/2000, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente;
2. per gli immobili non ancora censiti, la domanda di accatastamento;
3. per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e la tabella millesimale di ripartizione delle spese;
4. in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, la dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori;
5. la comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri;
6. le fatture e le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute;
7. le ricevute dei bonifici di pagamento.

 


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941