SISTRI E REGISTRI DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI – PROROGA DELL’ENTRATA IN VIGORE
SISTRI E REGISTRI DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI – PROROGA DELL’ENTRATA IN VIGORE
(Decreto del Ministro dell’ambiente 26 maggio 2011)
È stato pubblicato sulla GU del 30 maggio 2011 il decreto del Ministro dell’ambiente 26 maggio 2011 che rimodula l’entrata in vigore del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), suddividendola in 5 fasi a seconda della tipologia di attività svolta e del numero dei dipendenti per unità locale.
Il decreto rinvia inoltre al 1 settembre 2011 l’entrata in vigore del nuovo obbligo di tenuta del registro di carico e scarico per i rifiuti speciali non pericolosi prodotti in cantiere e trasportati in proprio dall’impresa che li produce.
SISTRI
L’art. 1 del decreto prevedere il seguente calendario per l’operatività del SISTRI:
Termine
Soggetti interessati
1°settembre 2011
· produttori di rifiuti pericolosi che abbiano più di 500 dipendenti (art. 3 comma 1 lett. a) D.M. 52/2011);
· produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lett. c) d) e g) che hanno più di 500 dipendenti;
· le imprese e gli enti che raccolgono e trasportano rifiuti speciali a titolo professionale autorizzati per una quantità annua complessivamente trattata superiore a 3000 tonnellate;
· le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti;
1° ottobre 2011
· produttori di rifiuti pericolosi che hanno da 251 a 500 dipendenti (art. 3 comma 1 lett. a) D.M. 52/2011);
· produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lett. c) d) e g) che hanno tra 251 a 500 dipendenti;
· i Comuni, gli Enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani della Regione Campania;
2 novembre 2011
· produttori di rifiuti pericolosi che hanno da 51 a 250 dipendenti (art. 3 comma 1 lett. a) D.M. 52/2011);
· produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lett. c) d) e g) che hanno tra 51 a 250 dipendenti;
1° dicembre 2011
· produttori di rifiuti pericolosi che hanno da 11 a 50 dipendenti (art. 3 comma 1 lett. a) D.M. 52/2011);
· produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lett. c) d) e g) che hanno tra 11 a 50 dipendenti;
· le imprese e gli enti che raccolgono e trasportano rifiuti speciali a titolo professionale autorizzati per una quantità annua complessivamente trattata fino a 3000 tonnellate;
2 gennaio 2012
· produttori di rifiuti pericolosi che hanno fino a 10 dipendenti (art. 3 comma 1 lett. a) D.M. 52/2011).
Il decreto prevede, inoltre, procedure di salvaguardia in caso di rallentamenti del sistema ed una attenuazione delle sanzioni nella prima fase dell’operatività del sistema.
REGISTRI DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI
Il decreto, al comma 6 dell’art. 1, rinvia al 1 settembre 2011 anche l’entrata in vigore del nuovo obbligo di tenuta del registro di carico e scarico per i rifiuti speciali non pericolosi prodotti in cantiere e trasportati in proprio dall’impresa che li produce (art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/2006).
Al riguardo, si ricorda che tale obbligo, la cui entrata in vigore dipende dall’operatività del SISTRI, è stato introdotto all’art 190 del D.Lgs. 152/2006 a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 205/2010.
Allegato: DM 26/5/2011
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