SICUREZZA SUL LAVORO – D.LGS. N. 81/08 – REGOLAMENTO SUGLI AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI – D.P.R. 14 SETTEMBRE 2011,. N. 177 – G.U. N. 260/2011
SICUREZZA SUL LAVORO – D.LGS. N. 81/08 – REGOLAMENTO SUGLI AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI – D.P.R. 14 SETTEMBRE 2011,
N. 177 – G.U. N. 260/2011
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 260 dell’8 novembre 2011 è stato pubblicato il D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, a norma dell’articolo 6, comma 8, lettera g), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che entrerà in vigore il 23 novembre 2011.
La disciplina si applica ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento, come definiti agli articoli 66 e 121 all’allegato IV, punto 3, del D.Lgs. n. 81/2008; a titolo esemplificativo sono compresi i pozzi neri, le fogne, i camini, le fosse, le gallerie e, in generale, gli ambienti, recipienti, silos, ecc. ove sia possibile il rilascio di gas o vapori pericolosi o nocivi e ove è vietato l’accesso dei lavoratori senza che sia stata previamente accertata l’assenza di pericolo per la loro vita o per l’integrità fisica, ovvero senza previo risanamento dell’atmosfera mediante ventilazione e altri mezzi idonei (in caso di dubbio sulla pericolosità dell’atmosfera, i lavoratori devono essere assicurati con DPI, vigilati durante il lavoro ed eventualmente forniti di apparecchi di protezione).
Altresì vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti e silos sono definiti ambienti confinati e sono oggetto di una serie di norme riguardanti i lavoratori che vi accedono e le modalità operative finalizzate alla sicurezza.
L’art. 2 del Regolamento fissa i requisiti che le imprese e i lavoratori autonomi devono possedere ai fini dello svolgimento di qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Tali requisiti sono di seguito sinteticamente esposti:
– integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze, anche in caso di presenza di imprese familiari e lavoratori autonomi;
– impiego di personale (comprensivo del preposto), in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o con altre tipologie contrattuali certificate ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. 276/2003.
– Avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione (con verifica di apprendimento e aggiornamento periodico) di tutto il personale, compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività;
– possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all’uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature;
– avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente all’applicazione delle procedure di sicurezza di cui al Testo unico sulla sicurezza;
– rispetto e applicazione delle vigenti previsioni e della normativa in materia di regolarità contributiva e contrattazione collettiva di settore.
Il Regolamento individua all’articolo 3 le procedure di sicurezza da seguire nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati; durante tutte le fasi delle lavorazioni in tali ambienti deve essere adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro diretta a eliminare o, dove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco.
Nel caso di affidamento da parte del datore di lavoro di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, prima dell’accesso negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, tutti i lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice (compreso il datore di lavoro se impiegato nelle medesime attività) o i lavoratori autonomi devono essere informati dal datore di lavoro committente sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati a operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate. L’attività di informazione va realizzata in un tempo sufficiente e adeguato e, comunque, non inferiore ad un giorno.
Il datore di lavoro committente individua un proprio rappresentante, in possesso delle necessarie competenze e che abbia comunque svolto le attività di informazione, formazione e addestramento richieste, affinchè indirizzi e coordini le attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare i rischi da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente.
Infine l’art. 2, comma 2 del Regolamento riporta che nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati non è ammesso il ricorso a subappalti, se non espressamente autorizzati dal datore di lavoro committente e certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. n. 276/2003.
Sempre in materia di affidamento da parte del datore di lavoro di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, restano applicabili, fino alla data di entrata in vigore della disciplina stabilita dal Regolamento, i criteri di verifica della idoneità tecnico-professionale prescritti dall’articolo 26, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008.
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