26.09.2011 - tecnica

REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI – SITUAZIONE ATTUALE

REQUISITI ACUSTICI  DEGLI EDIFICI – SITUAZIONE ATTUALE

La Legge comunitaria 2009 ha modificato ed integrato quanto previsto in materia di acustica in edilizia dalla precedente Comunitaria del 2008, anche per i termini di delega al Governo nell`adottare decreti di riordino della materia.
Lo scorso 29 luglio 2010 è scaduta la delega di 12 mesi attribuita al Governo dall`art. 11 della legge n. 88 del 2009 (c.d. Legge comunitaria 2008), per l`adozione di uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di tutela dell`ambiente esterno e dell`ambiente abitativo dall`inquinamento acustico, di requisiti acustici degli edifici e di determinazione e gestione del rumore ambientale.
In particolare, i decreti avrebbero dovuto definire i nuovi criteri per la determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici nel rispetto dell`impianto normativo comunitario in materia di inquinamento acustico (direttiva 2002/49/CE).
Entro la data del 29 luglio 2010, il Governo avrebbe dovuto adottare i decreti in questione, approvandone il relativo schema in Consiglio dei Ministri, per poi trasmetterli alla Camera ed al Senato per i relativi pareri.
Pertanto, il mancato rispetto del termine previsto per l`esercizio della delega preclude al Governo l`adozione dei decreti delegati ed impone di attendere le determinazioni che saranno assunte in ordine ad un`eventuale previsione di nuova delega.

Si fa comunque presente che, in base alla modifica introdotta dalla legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009), all`art. 11, comma 5 della legge n. 88 del 2009, che prevede la delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico, il legislatore ha fornito un`interpretazione autentica dell`art. 3, comma 1, lettera e) della legge n. 447 del 1995, in materia di requisiti acustici passivi degli edifici.
Si ricorda infatti che in base a tale ultima disposizione era stato adottato il D.P.C.M. 5 dicembre 1997, che fissava i livelli dei requisiti acustici, senza che tuttavia fossero chiaramente definite le modalità attuative in fase di progettazione e costruzione degli edifici.
A seguito della situazione di incertezza che si era venuta a creare anche in sede di contenzioso, l`intervento del legislatore con la legge comunitaria 2009 ha definito chiaramente che la disciplina relativa ai requisiti acustici, di cui al citato art. 3 della legge n. 447/1995 (D.P.C.M. 5.12.97), non trova applicazione nei rapporti tra i privati e nei rapporti tra i costruttori e gli acquirenti di immobili, salvo gli effetti derivanti da sentenze passate in giudicato.

Tale disposizione deve interpretarsi nel senso che il mancato rispetto dei valori di isolamento acustico di cui al D.P.C.M. del 1997 non può costituire fonte di responsabilità per il venditore/costruttore nei confronti dell`acquirente, andando pertanto ad incidere su tutte le situazioni pregresse confluite nei contratti di vendita degli immobili, tranne i casi in cui sia già intervenuta una sentenza definitiva che riconosca detta responsabilità e fatta salva comunque l`esecuzione a regola d`arte dei lavori.
È bene ribadire che, fino alla sua abrogazione, il DPCM 5/12/97 resta valido e, pur non trovando applicazione nei rapporti tra privati, ha effetti nei confronti della Pubblica Amministrazione con la possibilità di svolgere verifiche e controlli.
Per ottemperare a quanto previsto dalla Comunitaria, il Ministero dell`ambiente aveva predisposto una bozza di decreto legislativo che introduceva, tra l`altro, la classificazione acustica delle unità immobiliari basata sulla norma Uni 11367-2010.
Il testo finale, però, introduceva una serie di vincoli che rischiavano di condurre ad una normativa di difficile applicazione. Per tale motivo il testo non è stato portato all`approvazione del Consiglio dei ministri, facendo scadere i termini della delega prevista dalla legge.


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