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06.04.2011 - tributi

PRIMA CASA – IVA AL 4% ANCHE PER LE OPERE EXTRACAPITOLATO

Ammessa l’applicazione dell’IVA ridotta al 4% per le varianti “extracapitolato” richieste dal promissario acquirente di una “prima casa” in corso di costruzione.

Questo, in sintesi, quanto chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.22/E del 22 febbraio 2011, in risposta ad una specifica istanza di interpello avanzata da un socio di una Cooperativa edilizia a proprietà divisa, committente dei lavori di costruzione di abitazioni “non di lusso”, affidati in appalto ad un’impresa edile.

In particolare, nell’istanza, il socio chiede la possibilità di applicare l’aliquota IVA ridotta al 4%[1] ai lavori “extracapitolato”, da lui direttamente richiesti e commissionati all’impresa appaltatrice (e da questa a lui direttamente fatturati), consistenti in opere di miglioria dell’abitazione che, ultimata la costruzione, costituirà la sua “prima casa”.

Sulla questione, l’Agenzia, risolvendo dubbi avanzati da più parti, riconosce l’applicazione dell’IVA al 4%, richiamando le disposizioni del n.39, della Tab.A, parte II, allegata al D.P.R. 633/1972, che permette l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta, sia agli appalti commissionati da imprese di costruzione o da Cooperative edilizie aventi ad oggetto la costruzione di fabbricati a prevalente destinazione abitativa[2], sia a quelli affidati da soggetti in possesso dei cosiddetti requisiti “prima casa” [3] e relativi alla costruzione di abitazioni “non di lusso” [4].

In virtù di tale disposizione, l’Amministrazione finanziaria ammette l’aliquota ridotta al 4%, non solo per i lavori di costruzione del fabbricato abitativo oggetto dell’appalto principale commissionato dalla Cooperativa, ma anche alle opere “aggiuntive” richieste direttamente dal singolo socio all’impresa esecutrice dei lavori.

Ciò in considerazione del fatto che:

  • seppur non richieste dal committente principale dei lavori di costruzione (ossia dalla Cooperativa), bensì direttamente da un singolo socio, gli interventi di miglioria “extracapitolato” si inseriscono comunque nel processo di costruzione dell’immobile, atteso che lo stesso non è ancora ultimato[5];
  • il socio che ha richiesto e commissionato le migliorie è in possesso dei requisiti “prima casa” (di cui alla Nota II-bis, dell’art.1, della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 131/1986).

Naturalmente, per fruire dell’IVA al 4% deve essere rispettata l’ulteriore condizione, relativa al fatto che l’abitazione conservi, anche dopo l’esecuzione delle opere di miglioria, le caratteristiche “non di lusso”.

Le conclusioni raggiunte nella R.M. 22/E/2011 sono, tra l’altro, coerenti e conformi a quanto già precisato nella C.M. 219/E/2000, che ha riconosciuto l’applicabilità dell’aliquota ridotta al 4% anche per lavori di ampliamento della “prima casa”.

Infatti, sia l’ampliamento, che la realizzazione di “migliorie costruttive”, hanno comunque la finalità di assicurare una migliore idoneità e funzionalità della “prima casa” e, come tali, rientrano nella “ratio” agevolativa delle suddette disposizioni normative.

 

Note:
[1] Ai sensi del n.39 della Tab. A, parte II, allegata al D.P.R. 633/1972 ed in presenza dei requisiti fissati dalla Nota II-bis all’art.1 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 131/1986.

[2] La norma si riferisce ai cd. “Fabbricati Tupini”, per tali intendendosi i fabbricati nei quali più del 50% della superficie sopra terra sia destinata ad abitazioni e non più del 25% a negozi (cfr. art.13, legge 408/1949 e legge 1212/1967).

[3] Di cui alla Nota II-bis, dell’art.1, della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R: 131/1986.

[4] Vengono considerate “non di lusso” le abitazioni che non rispecchiano i criteri del D.M. 2 agosto 1969.

[5] Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate precisa, infatti, che, nel caso di specie, le opere di miglioria non possono qualificarsi come interventi di ristrutturazione edilizia (non assoggettabili all’aliquota IVA del 4%, bensì a quella del 10%, ai sensi del n.127-quaterdecies, della Tabella A, parte III, annessa al medesimo D.P.R. 633/1972), proprio in virtù del fatto che la costruzione dell’alloggio, su cui le stesse vengono realizzate, non è ancora completamente terminata.

 


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