28.12.2011 - urbanistica

NEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SONO COMPRESI ANCHE QUELLI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PARZIALE O TOTALE

Negli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi anche quelli di demolizione e ricostruzione parziale o totale
(Sentenza della Corte Costituzionale, n.309/2011)

Con la sentenza 309/2011 la Corte Costituzionale ha dichiarato l`illegittimità dell`art. 27, comma 1, lettera d), ultimo periodo, della legge della Regione Lombardia 12/2005 (Legge per il governo del territorio), nella parte in cui esclude l`applicabilità del limite della sagoma alle ristrutturazioni edilizie mediante demolizione e ricostruzione. Tale articolo detta le definizioni degli interventi edilizi. Al punto d), qui riportato:
“d) interventi di ristrutturazione edilizia, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.”
viene aggiunto il seguente periodo:
“…Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione parziale o totale nel rispetto della volumetria preesistente fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica;”
In particolare, i giudici hanno sottolineato che “sono principi fondamentali le disposizioni che definiscono le categorie di interventi, perché è in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali”.
Si sottolinea però come la linea di distinzione tra le ipotesi di nuova costruzione e quelle degli altri interventi edilizi non può non essere dettata in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, la cui «morfologia» identifica il paesaggio, considerato questo come «la rappresentazione materiale e visibile della Patria, coi suoi caratteri fisici particolari, con le sue montagne, le sue foreste, le sue pianure, i suoi fiumi, le sue rive, con gli aspetti molteplici e vari del suo suolo, quali si sono formati e son pervenuti a noi attraverso la lenta successione dei secoli»
Sul territorio, infatti, «vengono a trovarsi di fronte» – tra gli altri – «due tipi di interessi pubblici diversi: quello alla conservazione del paesaggio, affidato allo Stato, e quello alla fruizione del territorio, affidato anche alle Regioni» (sentenza n. 367 del 2007, punto 7.1 del Considerato in diritto). Fermo restando che la tutela del paesaggio e quella del territorio sono necessariamente distinte, rientra nella competenza legislativa statale stabilire la linea di distinzione tra le ipotesi di nuova costruzione e quelle degli altri interventi edilizi. Se il legislatore regionale potesse definire a propria discrezione tale linea, la conseguente difformità normativa che si avrebbe tra le varie Regioni produrrebbe rilevanti ricadute sul «paesaggio […] della Nazione» (art. 9 Cost.), inteso come «aspetto del territorio, per i contenuti ambientali e culturali che contiene, che è di per sé un valore costituzionale» (sentenza n. 367 del 2007), e sulla sua tutela.
Precedentemente alla sua integrazione, l’articolo 27, comma 1, lettera d), ultimo periodo, della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005 (come interpretato dall’art. 22 della legge della Regione Lombardia n. 7 del 2010), nel definire come ristrutturazione edilizia interventi di demolizione e ricostruzione senza il vincolo della sagoma, era in contrasto con il principio fondamentale stabilito dall’art. 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380 del 2001, con conseguente violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in materia di governo del territorio.
(Art. 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380 del 2001: d) “interventi di ristrutturazione edilizia”, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica;)


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