LA DESTINAZIONE A PARCHEGGIO DI UN’AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESAGGISTICO RICHIEDE LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
La destinazione a parcheggio di un’area sottoposta a vincolo paesaggistico richiede la preventiva autorizzazione paesaggistica
(Corte di Cassazione, sentenza 8 giugno 2011, n. 28227)
La Corte di Cassazione afferma che la destinazione a parcheggio di un’area sottoposta a vincolo paesaggistico, mediante la rimozione della vegetazione e dello strato superficiale del terreno con predisposizione di spazi destinati alla sosta di autovetture, incidendo sull’aspetto esteriore dell’area medesima, soggetta a speciale protezione e comportando comunque una destinazione della stessa diversa da quella originaria, richiede la preventiva autorizzazione paesaggistica in assenza della quale è configurabile il reato previsto e punito dall’articolo 181 del D. Leg.vo 42/2004.
Anche se l’intervento è posto in essere senza alcuna opera edilizia o mediante l’esecuzione di lavori di minima entità, tale intervento è di impatto paesistico. La Corte ha inoltre precisato che dal punto di vista paesaggistico assumono rilevanza tutti quegli interventi che comportano un mutamento della consistenza estetica del paesaggio, intesa come la sua fisionomia ed aspetto esteriore.
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