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30.08.2011 - lavori pubblici

IL SUBAPPALTO NELLA CATEGORIA PREVALENTE E’ RIDOTTO AL 20% NEI LAVORI AFFIDATI CON PROCEDURA NEGOZIATA

Una novità di non poco rilievo contenuta nel Decreto Sviluppo (il D.L. 70/2011 convertito in legge 106/2011), commentata in altra parte di questa rivista, avrà risvolti negativi sulla gestione dei lavori pubblici da parte delle imprese.

La nuova norma ha infatti introdotto una rilevante novità in tema di subappalto, prevedendo che nel caso di lavori affidati mediante procedura negoziata (possibile fino a 1 milione di euro) il limite massimo di subappaltabilità dei lavori ricadenti nella categoria prevalente scendono dall’usuale 30 al 20 per cento.

In sostanza l’impresa che assumerà lavori pubblici, nella maggior parte delle fattispecie lavorative e tenuto conto di fasi che comunque l’impresa non può eseguire in proprio, si troverà obbligata ad eseguire quasi totalmente con le proprie maestranze i lavori di categoria prevalente (che spesso coincidono con il totale dei lavori).

In tale contesto vale peraltro la pena di rammentare il tenore della norma che disciplina questo aspetto, ora disciplinata anche dal Decreto Sviluppo, riportando quanto già pubblicato su questo tema sul Notiziario 1/2011, che, pur tenendo conto della riduzione dal 30% al 20% ora detto, mantiene la propria validità.

L’art. 118 del Codice degli appalti, così recita “2. La stazione appaltante è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara la categoria o le categorie prevalenti con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch’esse con il relativo importo. Tutte le prestazioni, nonchè lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono appaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, con il regolamento, è definita la quota subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al 30 per cento.”

Pertanto mentre sussiste il limite del 30% (o del 20% per i lavori affidati con procedura negoziata) di subappaltabilità per le sole opere ricadenti nell’ambito della categoria prevalente, non sussistono limiti per tutte le altre opere che ricadono in categorie diverse dalla prevalente, ad eccezione delle opere “superspecializzate” superiori al 15% dell’importo a base di gara e ai 150.000 euro. Queste ultime lavorazioni possono essere subappaltate dal soggetto qualificato che le assume fino al 30%  (o al 20% per i lavori affidati con procedura negoziata). In questo caso, la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle lavorazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto, dopo avere acquisito dall’affidatario una comunicazione circa le prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specifica dell’importo e la proposta motivata di pagamento.

Inoltre, il fatto che il bando di gara ometta di effettuare una precisa distinzione della categoria di ciascuna lavorazione non inibisce il diritto dell’appaltatore a ricorrere al subappalto nei limiti citati.

A tal fine andrà effettuato anche a posteriori una valutazione in tal senso partendo dagli elaborati di progetto, specialmente dal computo metrico estimativo. Lo stesso T.A.R. Lombardia – sezione di Brescia (13/10/1992, n. 1051) ha stabilito che in tale situazione l’appaltatore debba provvedere a scorporare le opere che risultino riconducibili ad altre categorie ovvero a lavori speciali, indicando quali sono le categorie di specializzazione rispetto alla categoria prevalente indicata nel bando.

E’ pertanto consigliabile che l’appaltatore in occasione della prima richiesta di autorizzazione al subappalto riepiloghi preventivamente la suddivisione in categorie di tutte le voci di lavorazione previste dal computo metrico estimativo, definendo per ciascuna categoria il relativo importo.

 

 


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