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27.01.2011 - ambiente

DISCARICHE – NUOVI CRITERI AMMISSIBLITA` DEI RIFIUTI

DISCARICHE – NUOVI CRITERI AMMISSIBILITÀ DEI RIFIUTI
 
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1 dicembre 2010, n. 281 il DM 27 settembre 2010 che definisce i nuovi criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in applicazione di quanto stabilito dal D.Lgs. 36/2003 e che abroga il precedente DM 3 agosto 2005.
Rispetto alla disciplina previgente non si registrano rilevanti novità: il decreto, in particolare, contiene il richiamo al Regolamento CE 850/2004 del Parlamento europeo relativo agli inquinanti organici persistenti e rivede alcune soglie di concentrazione di determinate sostanze.
Viene ribadito l’obbligo per il produttore di effettuare la caratterizzazione di base dei rifiuti, in occasione del primo conferimento, ovvero in caso di variazione significativa del processo produttivo e comunque una volta l’anno.
Da tale obbligo sono comunque esclusi alcuni rifiuti inerti (ad esempio CER 101208, 170101, 170102, 170103, 170107, 170202, 170504, 200202) per i quali è consentito lo smaltimento in discarica senza preventiva caratterizzazione, in quanto sono considerati già conformi ai criteri di ammissibilità stabiliti nel decreto medesimo. Al riguardo, si ricorda però che nella prassi può accadere che proprietari di discariche subordinino il conferimento di questi materiali presso il proprio impianto alla caratterizzazione da parte del produttore.
Peraltro si segnala che il Decreto ha introdotto, tra i rifiuti inerti conferibili senza preventiva caratterizzazione i rifiuti inerti individuati dal Codice Cer 101208 e cioè “scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione” (sottoposti a trattamento termico).
Si segnala, altresì, in quanto di interesse del settore, che è confermata la possibilità di conferire i materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi anche in discariche per rifiuti non pericolosi, a condizione che siano rispettate le condizioni prescritte nell’allegato 2 del decreto stesso (deposito in celle esclusivamente dedicate, obbligo di copertura e allestimento di apposita area ecc.).
Il decreto, infine, introduce la possibilità di realizzare all’interno delle discariche per rifiuti pericolosi lotti identificati come sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi, purchè sia garantita all’ingresso al sito la separazione dei flussi di rifiuti non pericolosi da quelli pericolosi. A tal fine è necessario il rilascio di un’apposita autorizzazione da parte dell’autorità competente che dovrà verificare caso per caso la sussistenza delle condizioni richieste e procedere con una valutazione del rischio.
Per completezza, si ricorda che la disciplina delle discariche è contenuta nel D.Lgs. 36/2003, con il quale è stata introdotta la nuova classificazione delle discariche stesse, vale a dire per i rifiuti inerti, per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi.


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