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24.02.2011 - tributi

DETRAZIONE DEL 55% PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI – SISTEMI TERMODINAMICI A CONCENTRAZIONE SOLARE

(Risoluzione n.12/E del 7/2/11)

Rientra tra gli interventi per il risparmio energetico “agevolati” con la detrazione del 55%, seppur limitatamente alla produzione di energia termica anche l’istallazione di sistemi termodinamici a concentrazione solare.
E’ questa la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 12/E del 7 febbraio 2011 che pubblichiamo di seguito.

OGGETTO: Richiesta di consulenza giuridica – detrazione d’imposta del 55% per l’installazione di sistemi termodinamici a concentrazione solare per la produzione di energia termica e di energia elettrica – comma 346 della legge n. 296 del 2006

QUESITO
L’Associazione ALFA rappresenta che alcune sue associate hanno sviluppato innovativi sistemi termodinamici a concentrazione solare per la produzione di sola acqua calda ovvero per la produzione combinata di acqua calda ed energia elettrica.
Detti sistemi rispondono pienamente agli indirizzi e agli obiettivi della Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.
L’ENEA, in risposta ad uno specifico quesito posto dal Ministero dello Sviluppo Economico sull’inquadramento dei sistemi cogenerativi in discorso, ha espresso parere favorevole in merito all’ammissibilità degli stessi ai benefici fiscali di cui alla legge n. 296 del 2006.
Più precisamente, l’ENEA ha affermato che:
− i sistemi termodinamici a concentrazione solare utilizzati per la sola produzione di acqua calda sono assimilabili ai pannelli solari e possono essere inquadrati nella fattispecie di cui all’art. 1, comma 346, della legge n. 296 del 2006;
− i sistemi termodinamici a concentrazione solare utilizzati per la produzione combinata di energia elettrica e termica possono essere inquadrati nella fattispecie di cui all’art. 1, comma 346, della legge n. 296 del 2006 per i soli usi termici.
Al riguardo, l’istante chiede conferma dell’applicabilità dei benefici fiscali previsti dalla legge n. 296 del 2006 per l’installazione dei sistemi termodinamici in discorso.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’istante non prospetta alcuna soluzione.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), e successive modifiche e integrazioni, prevede il riconoscimento di una specifica detrazione d’imposta, ai fini IRPEF e IRES, nella misura del 55 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di determinati interventi su edifici esistenti, volti al risparmio energetico.
La detrazione, in vigore fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011 per effetto della proroga prevista da ultimo dall’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, può essere applicata entro determinati limiti, che variano in relazione al tipo di intervento previsto, secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 19 febbraio 2007, come modificato dal decreto 7 aprile 2008.
Secondo quanto disposto dall’articolo 1 della legge n. 296 del 2006 sopra citata è possibile beneficiare della detrazione del 55 per cento per i seguenti interventi realizzati su edifici esistenti:
1) riqualificazione energetica dell’intero edificio, entro il limite massimo di detrazione di 100.000 euro (comma 344);
2) realizzazione di strutture opache orizzontali, strutture opache verticali e finestre comprensive di infissi, entro il limite massimo di detrazione di 60.000 euro (comma 345); 3) installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, entro il limite massimo di detrazione di 60.000 euro (comma 346);
4) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, entro il limite massimo di detrazione di 30.000 euro (comma 347).
Per quanto concerne la possibilità di ricondurre nell’ambito della norma agevolativa l’installazione dei sistemi termodinamici a concentrazione solare per la produzione di acqua calda ovvero per la produzione di acqua calda ed energia elettrica, descritti dall’associazione istante, la scrivente ritiene necessario fare rinvio al parere fornito dall’ENEA (ente preposto alla verifica e al controllo dei presupposti richiesti dalla norma agevolativa in ordine al conseguimento del risparmio energetico) in merito alla qualificazione tecnica di tali sistemi.
L’ENEA, con nota del 25 novembre 2010, indirizzata al Ministero dello Sviluppo Economico, portata a conoscenza della scrivente dall’associazione istante, ha premesso che il sistema termodinamico a concentrazione in esame utilizza l’energia solare per la produzione di energia termica, che può essere utilizzata tal quale o convertita in parte in energia elettrica.
L’ENEA ritiene quindi che:
− nel caso in cui il sistema termodinamico sia utilizzato per la sola produzione di acqua calda, lo stesso, ai fini della legge n. 296 del 2006, possa essere assimilato ad un pannello solare e incluso nella fattispecie di cui all’art. 1, comma 346, della stessa legge (installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università). In merito alla certificazione di qualità di tale sistema termodinamico, richiesta per l’ammissibilità alle detrazioni fiscali (D.M. 19 febbraio 2007, art. 8), in linea di principio è applicabile la normativa europea vigente per i collettori solari (EN 12975);
− nel caso in cui il sistema termodinamico a concentrazione sia utilizzato per la produzione combinata di energia elettrica e termica, tale sistema potrebbe essere incluso nella fattispecie di cui all’art. 1, comma 346, per i soli usi termici. Per quanto riguarda la certificazione di prestazione energetica e di qualità, va valutata l’applicabilità a tale sistema, per la parte relativa agli usi termici, della normativa europea vigente per i collettori solari (EN 12975), non essendo ancora disponibile la normativa per la qualificazione di sistemi termodinamici a concentrazione utilizzati per la produzione combinata di energia elettrica e termica;
− sia nel primo che nel secondo caso, qualora la normativa europea non fosse applicabile (EN 12975), nelle more dell’emanazione di una specifica normativa, in luogo della certificazione di qualità potrà essere utilizzata una relazione sulle prestazioni del sistema approvata dallo stesso ENEA.
Sulla base delle indicazioni tecniche fornite dall’ENEA, risulta quindi che il sistema termodinamico in questione, certificato secondo le indicazioni riportate, possa essere ricondotto tra gli interventi per il risparmio energetico agevolati ai sensi della legge n. 296 del 2006, sussistendo le altre condizioni di legge, limitatamente alla produzione di energia termica.
Ne consegue che le spese sostenute per l’installazione del sistema termodinamico finalizzato alla produzione combinata di energia elettrica e di energia termica possono essere oggetto di detrazione per la sola parte riferibile alla produzione di energia termica.
In particolare, la quota di spesa detraibile si ritiene che possa essere individuata in misura percentuale sulla base del rapporto tra l’energia termica prodotta e quella complessivamente sviluppata dall’impianto.
Per completezza, si fa presente che l’articolo 1, comma 48, della legge n. 220 del 2010, nel prorogare la detrazione anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2011, ha stabilito che la stessa va ripartita in dieci quote costanti di pari importo, anziché in cinque come previsto dalla precedente normativa per gli anni 2009 e 2010.
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Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.

IL DIRETTORE CENTRALE

 


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