APPROVAZIONE DIRETTIVA EUROPEA SUI RITARDATI PAGAMENTI IN APPALTI PUBBLICI E PRIVATI
APPROVAZIONE DIRETTIVA EUROPEA SUI RITARDATI PAGAMENTI IN APPALTI PUBBLICI E PRIVATI
Il 24 gennaio 2011, il Consiglio dell’Unione Europea, che riunisce i Capi di Governo, ha approvato in via definitiva -con 24 voti a favore e 3 astensioni (Italia, Germania e Austria)- il testo di nuova direttiva europea sui ritardati pagamenti.
Con questa approvazione è stata completata la procedura di approvazione formale del nuovo testo di Direttiva (cfr. allegato) che verrà pubblicato nei prossimi giorni sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Dopo la pubblicazione, l’Italia avrà due anni per recepire il contenuto del nuovo testo nella normativa nazionale.
L’approvzione del testo europeo sottolinea la necessità di intervenire rapidamente per garantire pagamenti tempestivi da parte della P.A. ed è auspicabile che il Governo proceda ad un rapido recepimento della nuova normativa che migliora sostanzialmente l’attuale normativa italiana in materia di pagamento nei lavori pubblici, prevedendo pesanti sanzioni in caso di ritardo.
Da questo punto di vista, desta forte preoccupazione l’astensione dell’Italia in occasione del voto del Consiglio.
Si ritiene invece che il Governo debba considerare gli input europei in materia di contrasto al fenomeno dei ritardati pagamenti alla pari di quelli in materia di stabilità e risanamento dei conti pubblici e recepire al più presto la Direttiva.
Oggi, infatti, il problema dei ritardati pagamenti sta mettendo a rischio la sopravvivenza di molte imprese di costruzioni, soprattutto quelle piccole e medie, che a fronte di lavori regolarmente eseguiti, non ricevono i pagamenti dovuti dalla P.A.
I dati dell’Ance mostrano un costante e progressivo peggioramento del fenomeno dei ritardi che ha assunto dimensioni particolarmente gravi nel settore delle costruzioni: quasi la metà delle imprese edili – il 44% – subisce ritardi superiori ai 4 mesi oltre i termini contrattuali (quindi vengono pagate dopo più di sei mesi e mezzo dai lavori), con punte che arrivano anche a 24 mesi.
I tassi di interesse applicati oggi in Italia in caso di ritardo non garantiscono alle imprese che realizzano lavori pubblici livelli di risarcimento in grado di compensare i maggiori costi sostenuti dalle imprese per fare credito alle Pubbliche Amministrazioni. Di fatto, le imprese di costruzioni pagano una tassa aggiuntiva per fare credito alla P.A.
Per l’Ance, l’inasprimento delle sanzioni in caso di ritardo, oltre a garantire un migliore indennizzo alle imprese, potrebbe dare una spinta per migliorare l’efficienza della Pubblica Amministrazione e rendere più tempestivi i pagamenti.
Principali contenuti della nuova Direttiva
La nuova Direttiva europea sui ritardati pagamenti si applicherà, tra l’altro, al settore dell’edilizia, ivi compresi i lavori pubblici.
Questa volta infatti, contrariamente a quanto avvenuto con la precedente direttiva europea n°2000/35/CE del 29 giugno 2000 (il decreto legislativo n°231/2002 di attuazione ne aveva escluso l’applicazione in particolare ai lavori pubblici), il testo di direttiva fa esplicito riferimento ai lavori pubblici e agli interventi in edilizia.
Per quanto riguarda i contratti pubblici, il testo di nuova Direttiva prevede un termine standard di pagamento di 30 giorni per i contratti con la Pubblica Amministrazione ed aumenta notevolmente gli indennizzi per le imprese in caso di ritardato pagamento della P.A., introducendo in particolare un tasso di interesse base (tasso BCE) maggiorato dell’8% sin dal 1° giorno di ritardo.
Occorre infatti ricordare che l’attuale normativa italiana sui lavori pubblici prevede il pagamento delle somme dovute entro un termine di 75 giorni e tassi di indennizzo molto bassi in caso di ritardo (nel 2011: tasso dell’1,5% nei primi 60 giorni di ritardo).
Per quanto riguarda invece i contratti privati, il testo di nuova direttiva garantisce la libertà contrattuale, limitandosi a chiedere che tempi di pagamento superiori ai 60 giorni siano adeguatamente giustificati, e prevede sanzioni in caso di ritardo rispetto ai tempi fissati nel contratto.
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941