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26.09.2011 - tributi

36% – NUOVA GUIDA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

È disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) la Guida «Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali», aggiornata al mese di luglio 2011, che fa il punto sulle novità in materia di detrazione del 36% per il recupero edilizio delle abitazioni, in vigore fino al 31 dicembre 2012 (art.2, commi 10-11, legge 191/2009).
Tra le principali novità dell’ultimo anno, la Guida segnala l’eliminazione degli obblighi di invio della Comunicazione preventiva dei lavori e di indicazione in fattura del costo della manodopera, e la riduzione della ritenuta al 4%, operata sui bonifici.
In particolare, alla luce delle modifiche introdotte dal cd. “Decreto Sviluppo”[1], l’Agenzia delle Entrate conferma l’eliminazione, dal 14 maggio 2011:
–  della Comunicazione preventiva dei lavori al Centro Operativo di Pescara, che doveva essere inviata (mediante raccomandata), a pena di decadenza dal beneficio, prima dell’inizio dei lavori[2].
Per fruire della detrazione, è ora sufficiente l’indicazione, nella dichiarazione dei redditi:
–  dei dati catastali dell’immobile,
– degli altri dati richiesti al fine del controllo (probabilmente il codice fiscale del beneficiario, indicazione già presente),
– degli estremi di registrazione del contratto di locazione, o comodato, nell’ipotesi di interventi effettuati direttamente dal detentore dell’immobile,
In ogni caso, viene confermato che dovranno essere conservati ed esibiti su richiesta degli uffici verificatori tutti gli altri documenti (che saranno indicati in un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, non ancora emanato);
–  dell’obbligo di indicazione separata, in fattura, del costo della manodopera utilizzata per l’esecuzione degli interventi agevolati, prevista, a pena di decadenza fino al 13 maggio scorso[3].
In merito, si deve ritenere che il venir meno del citato obbligo operi per le fatture emesse dal 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del cd. “Decreto Sviluppo”.
La Guida dell’Agenzia delle Entrate si sofferma, altresì, sulla riduzione, dal 10% al 4%, della ritenuta, operata dalle banche e da Poste italiane s.p.a., a titolo di acconto delle imposte sul reddito, dovute dai beneficiari, con l’obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei bonifici relativi al pagamento delle spese agevolabili[4].
Per quanto riguarda la decorrenza della disposizione, l’Agenzia delle Entrate, nella Guida citata, chiarisce che la riduzione della ritenuta opera per i bonifici effettuati a decorrere dal 6 luglio 2011, data di entrata in vigore del D.L. 98/2011.
Con riferimento, invece, ai chiarimenti ministeriali intervenuti nel corso dell’ultimo anno, la Guida conferma che:
– nell’ipotesi di esecuzione di interventi di ampliamento (con o senza demolizione dell’edificio originario), le limitazioni all’applicabilità della detrazione permangono anche in caso di interventi eseguiti nell’ambito del “Piano casa” (R.M. 4/E/2011)[5].
In particolare, in presenza di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, l’agevolazione compete «solo in caso di fedele ricostruzione, nel rispetto di volumetria e sagoma dell’edificio preesistente»[6];
–  in relazione all’acquisto di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzioni, alla luce dell’ultima proroga, la Guida conferma che:
–  gli interventi di recupero sul fabbricato devono essere eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012;
–  il rogito di acquisto deve essere stipulato entro il 30 giugno 2013.
In merito, la Guida sottolinea che tale agevolazione «è stata reintrodotta dal periodo d’imposta 2008». Tale espressione, come confermato anche nella risposta del Ministero dell’Economia e Finanze all’interrogazione parlamentare n.5-04025 del 12 gennaio 2011, deve essere letta nel senso che l’agevolazione spetta unicamente a partire dal 2008, senza continuità con il periodo d’imposta precedente[7].
Di conseguenza, l’applicabilità del beneficio resta esclusa per l’acquisto di abitazioni poste in fabbricati ristrutturati nel 2007[8]. Tale esclusione, a parere dell’Amministrazione finanziaria, peraltro con un orientamento che suscita perplessità, deriva da un’espressa volontà del Legislatore, e non può essere sanata in via interpretativa.

 


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