URBANISTICA – P.A. E LIMITI AL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI RELATIVI ALL’APPROVAZIONE DI PIANI REGOLATORI
URBANISTICA – P.A. E LIMITI AL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI RELATIVI ALL’APPROVAZIONE DI PIANI REGOLATORI
(Consiglio Stato sez. IV^ del 31 luglio 2009, n. 4838 – Conferma Tar Lombardia, Brescia, n. 814 del 2009).
Gli atti dei procedimenti amministrativi generali, volti all’approvazione degli strumenti di piano regolatore, sono accessibili agli interessati, secondo le concorrenti previsioni normative di fonte statale e regionale, nelle particolari forme del deposito al pubblico del progetto di piano con i relativi elaborati, della pubblicazione dell’avvenuto deposito, della visione dello stesso da parte di ogni soggetto interessato, mentre non è previsto il diritto di effettuare copia dei documenti che compongono il piano in corso di approvazione; ma la mancata previsione nella legislazione urbanistica di tale diritto non può ritenersi in contrasto con i principi di trasparenza e di partecipazione sottesi alla legge generale sul procedimento amministrativo 7 agosto 1990 n. 241 né comporta una forma di accesso di rango e portata inferiore rispetto all’accesso di cui alla cit. l. n. 241 del 1990, con la conseguenza che le norme urbanistiche andrebbero integrate con quelle della stessa legge del 1990 per garantire la conformità della procedura di pubblicazione degli strumenti di piano alle regole generali in tema di trasparenza dell’azione amministrativa, atteso che la procedura di pubblicazione degli strumenti di piano di cui alla l. 17 agosto 1942 n. 1150, se da un lato attribuisce al cittadino qualcosa in meno rispetto all’accesso di cui alla l. 241 del 1990 (in particolare, il diritto di copia), dall’altro garantisce qualcosa in più rispetto alla procedura prevista dalla legge generale sul procedimento amministrativo, in quanto prevede una procedura più garantita ed articolata, che passa anche mediante la pubblicazione sugli strumenti di conoscenza legale ammessi dal nostro ordinamento.
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