15.10.2010 - tributi

TREMONTI-TER – ACCESSORI E COMPONENTI – CHIARIMENTI

TREMONTI-TER – ACCESSORI E COMPONENTI – CHIARIMENTI

Ai fini della “Tremonti-ter”, il beneficio è riconosciuto anche ai componenti e accessori (non riconducibili alla divisione 28 della Tabella Ateco) dei beni agevolabili, a condizione che siano assolutamente necessari al funzionamento degli stessi e ne costituiscano normale dotazione.
Questo il principale chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate attraverso la Risoluzione n.91/E del 17 settembre 2010.
L’art.5 del DL 1° luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, n.102, ha previsto l’esclusione da tassazione, ai fini delle imposte sul reddito d’impresa (IRPEF/IRES), del 50% del valore degli investimenti, aventi ad oggetto macchinari ed apparecchiature di nuova costruzione, effettuati dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010 (c.d. “Tremonti-ter”).
Inoltre, l’agevolazione, come chiarito dalla Circolare 44/E del 27 ottobre 2009, spetta per l’acquisto di soli beni nuovi compresi nella divisione 28 della Tabella ATECO 2007, impiegati nel processo produttivo, a prescindere dalla loro entrata in funzione, dalla destinazione e dalla modalità d’impiego all’interno del medesimo.
In merito, la RM 91/E/2010 conferma quanto già specificato dalla Circolare n.44/E in cui l’Amministrazione finanziaria precisava che nella nozione di macchinari e apparecchiature si intendono, altresì, compresi i componenti o parti indispensabili per il loro funzionamento, che ne costituiscano dotazione, anche se non inclusi nella divisione 28 (ad esempio, computer e programmi di software che servono a far funzionare i macchinari e le apparecchiature).
Nella fattispecie della RM 91/E/2010, l’Agenzia si occupa di investimenti in misuratori fiscali e impianti di condizionamento e riscaldamento.
Per quanto riguarda questi ultimi, l’Agenzia ha chiarito che risultano agevolabili anche gli investimenti in tubi e canali necessari per far passare i fluidi, quadri, nonchè cablaggi elettrici e relativo sistema di controllo, pur appartenendo alla Divisione 24 [1].
Infatti, come specificato nella Risoluzione 91/E, i componenti accessori, “ancorchè non ricompresi nella divisione 28 della Tabella Ateco 2007 […] appaiono indispensabili per l’utilizzazione degli impianti di riscaldamento e condizionamento oggetto di agevolazione” e, quindi, possono rientrare nel beneficio della Tremonti-ter.
In tal ambito, l’Agenzia specifica che il valore degli investimenti deve essere determinato secondo i criteri ordinari per l’individuazione del costo dei beni rilevante ai fini fiscali, previsti dall’articolo 110, comma 1, lettere a e b del D.P.R. 917/1986 – TUIR [2], includendo, altresì, “gli oneri accessori di diretta imputazione che l’impresa deve sostenere affinchè il bene possa essere utilizzato (ad es. spese di trasporto, installazione, etc.)”.
In merito, si segnala che tra gli investimenti agevolabili, non sembrano essere incluse le spese di realizzazione di strutture edili per il sostegno delle macchine e apparecchiature tecnologiche.
Si ricorda che l’ANCE, nel corso del 2009, ha predisposto un elenco indicativo dei macchinari per l’edilizia (pubblicato sul sito del Collegio all’indirizzo www.ancebrescia.it) il cui acquisto consente di usufruire dell’agevolazione “Tremonti-ter”, utile per la corretta individuazione degli investimenti agevolabili.
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 [1] Nello specifico, 24.20.20 “Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili”.
 [2]D.P.R. 22-12-1986 n. 917 – Art.110. Norme generali sulle valutazioni.
1. Agli effetti delle norme del presente capo che fanno riferimento al costo dei beni senza disporre diversamente:
a) il costo è assunto al lordo delle quote di ammortamento già dedotte;
b) si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Tuttavia per i beni materiali e immateriali strumentali per l’esercizio dell’impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge.
Nel costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto; per gli immobili alla cui produzione è diretta l’attività dell’impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione;
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