TRASPORTO MERCI – NOVITA` INTRODOTTE DALLA NORMATIVA ANTIMAFIA
TRASPORTO MERCI – NOVITA’ INTRODOTTE DALLA NORMATIVA ANTIMAFIA
In relazione all’entrata in vigore lo scorso 7 settembre della legge 13 agosto 2010 n. 136 recante misure antimafia, ed in particolare alle previsioni dell’art. 4 in materia di trasporto si ritiene utile, anche in attesa di indicazioni ministeriali, formulare alcune riflessioni sui seguenti temi:
– bolla di consegna e altri documenti di trasporto attualmente in uso;
– ambito di applicazione;
– regime sanzionatorio.
Bolla di consegna
L’art. 4 prevede che ogni trasporto debba essere accompagnato dalla bolla di consegna recante l’indicazione del nominativo del proprietario del veicolo e del numero di targa.
Nell’ambito della normativa vigente la bolla di consegna non ha una precisa definizione in quanto il trasporto di cose mediante autoveicoli è soggetto al Documento di accompagnamento del trasporto-DDT (DPR 472/96) e, nel caso di trasporto conto terzi alla scheda di trasporto (art. 7 bis del DLGs. 286/05) ovvero al contratto di trasporto redatto in forma scritta.
Nel caso di trasporto conto terzi la scheda di trasporto può essere sostituita dal DDT ovvero da altro documento (es. formulario di identificazione dei rifiuti) a condizione che in essi siano contenuti tutti quegli elementi previsti dalla citata scheda di trasporto.
Nella prassi corrente sono talvolta utilizzati modelli prestampati recante la dicitura “bolla di consegna”, ma con i richiami al DPR 472/96 e pertanto si tratta un DDT.
Al fine di evitare alle imprese ulteriori adempimenti rispetto a quanto già oggi obbligatorio e cioè DDT (trasporto conto proprio e trasporto conto terzi), scheda di trasporto (o documento equivalente) o contratto di trasporto in forma scritta (per trasporto conto terzi), si ritiene che solo nel caso di trasporto in conto terzi, i citati documenti possano essere integrati con gli elementi richiesti dall’art. 4 della legge 136/10.
Ambito di applicazione
Gli obblighi previsti dall’art. 4 sono genericamente riferiti “al trasporto dei materiali per l’attività dei cantieri” e pertanto si ha motivo di ritenere, prudenzialmente, che la norma abbia una valenza generale e quindi si applichi sia ai cantieri inerenti alla realizzazione di opere pubbliche che di opere private.
La finalità della disposizione è di identificare con precisione il soggetto che effettua il trasporto, anche se nell’art. 4 il riferimento al proprietario non tiene conto delle modalità attraverso cui oggi si ottiene il titolo di godimento del veicolo e cioè leasing, locazione a lungo termine ecc.(elementi facilmente rilevabili anche dalla carta di circolazione del veicolo) e pertanto l’obbligo di indicazione del proprietario dovrebbe essere riferito in realtà al soggetto che effettivamente utilizza il veicolo ed è titolare o della licenza al trasporto in conto proprio o della autorizzazione al trasporto in conto terzi (se prescritta in base alla tipologia del veicolo).
Proprio in considerazione della necessità di identificazione dei soggetti che ai fini del trasporto si ritiene che l’osservanza delle prescrizioni dell’art. 4 sia necessaria solo da parte dei soggetti che effettuano il trasporto per conto terzi. Infatti nel caso di trasporto in conto proprio c’è coincidenza tra esecutore dei lavori e soggetto che effettua il trasporto dei materiali necessari al cantiere.
Regime sanzionatorio
Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell’art. 4 della legge 136/10 non è espressamente sanzionato nè dalla medesima legge, nè da altra normativa al contrario invece di quanto, ad esempio, accade per l’omessa o incompleta compilazione della scheda di trasporto (art. 7 bis legge 286/05).
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