22.03.2010 - ambiente

SISTRI – PROROGA DEI TERMINI PER L’ISCRIZIONE

SISTRI – PROROGA DEI TERMINI PER L’ISCRIZIONE

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2010, n. 48 il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 febbraio 2010 con il quale sono state apportate alcune modifiche al decreto 17 dicembre 2009, istitutivo del nuovo sistema per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
In particolare, è stata disposta la proroga di 30 giorni dei termini per l’iscrizione al SISTRI, che adesso sono rispettivamente:
– il 30 marzo per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, ivi compresi quelli che trasportano i propri rifiuti pericolosi ai sensi dell’art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/2006, con più di 50 dipendenti, i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali con più di 50 dipendenti, i commercianti e gli intermediari, nonchè le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
– il 29 aprile per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, ivi compresi quelli che trasportano i propri rifiuti pericolosi ai sensi dell’art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/2006, con meno di 50 dipendenti, i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali con meno di 50 dipendenti e più di 10.
Il decreto modifica, inoltre, i termini per le comunicazioni al SISTRI in caso di movimentazione dei rifiuti e in particolare:
– è stato soppresso l’obbligo di preventiva compilazione della scheda di movimentazione nel caso di trasporto di rifiuti non pericolosi (es. nel settore delle costruzioni rifiuti derivanti da costruzione e demolizione affidati ad un trasportatore c/terzi iscritto all’Albo gestori ambientali);
– il produttore dei rifiuti pericolosi deve compilare la relativa scheda della movimentazione almeno 4 ore prima (e non più 8 ore prima);
– il trasportatore deve accedere al sistema almeno 2 ore prima dell’inizio del trasporto dei rifiuti (e non più 4 ore prima).
Il decreto modifica anche la definizione di delegato, inteso come il soggetto che nell’ambito dell’organizzazione aziendale è delegato dall’impresa all’utilizzo e alla custodia del dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al sistema ed è attribuito il certificato per la firma elettronica.
È stato quindi eliminato il riferimento alle responsabilità relative alla gestione dei rifiuti per ciascuna unità locale.
Sono modificate, infine, le schede relative all’iscrizione (allegate al Decreto) e in particolare è stato chiarito che per il calcolo del numero dei dipendenti occorre fare riferimento ai dipendenti occupati a tempo pieno durante l’anno precedente a quello a cui si riferisce l’iscrizione, aumentato delle frazioni di unità lavorative dovute ai lavoratori a tempo parziale e a quelli stagionali che rappresentano frazioni in dodicesimi di unità lavorative annue.


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