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20.05.2010 - ambiente

SISTRI – CHIARIMENTI IN MATERIA DI IMBALLAGGI

SISTRI – CHIARIMENTI  IN MATERIA  DI IMBALLAGGI
 
La produzione di imballaggi non pericolosi derivanti unicamente dall’attività di demolizione e costruzione non comporta l’obbligo dell’iscrizione al SISTRI.
È quanto ha affermato il Ministero dell’ambiente, sul sito del SISTRI nell’area domande frequenti, in linea con quanto da sempre sostenuto dall’Ance.
In particolare, il Ministero ha specificato che sono obbligate ad iscriversi al SISTRI le imprese che producono rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c), d) e g) dell’art. 184 del D.Lgs. 152/2006, vale a dire quelle derivanti da lavorazioni industriali e artigianali, nonchè da attività di recupero e smaltimento di altri rifiuti, i fanghi da potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque.
Non sono invece tenute ad iscriversi al SISTRI le imprese che producono rifiuti non pericolosi derivanti dall’attività di demolizione e ricostruzione di cui alla lettera b) del citato articolo 184 del Codice dell’ambiente.
SISTRI conferma che nel caso in cui un’impresa edile produca, nell’ambito della sua attività, rifiuti di imballaggi non pericolosi non deve aderire al SISTRI, a meno che non rientri in una delle altre categorie di soggetti obbligati (produttore di rifiuti pericolosi, trasportatore in conto terzi, trasportatore in conto proprio di propri rifiuti pericolosi, ecc.).


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