SISTRI – CANTIERI EDILI – UNITà LOCALI NON ISCRITTE AL REGISTRO IMPRESE
È stato risolto un problema di ordine tecnico, segnalato peraltro anche dall’Ance allo stesso Ministero dell’ambiente, sorto in occasione della consegna alle imprese dei dispositivi elettronici da parte delle Camere di Commercio alle unità locali iscritte al Sistri ma non al registro delle imprese.
Si era rilevato, infatti, un disallineamento tra il numero delle iscrizioni delle unità locali al registro delle imprese e quello delle iscrizioni al sistema Sistri.
È risultato, ad esempio, proprio per quanto riguarda il settore edile, che i cantieri registrati alle Camere di Commercio, indipendentemente dalla loro durata, erano in numero inferiore rispetto all’attività del settore delle costruzioni.
Sul punto l’Ance aveva evidenziato che l’iscrizione di un cantiere edile quale unità locale alla Camera di Commercio è obbligatoria solo nel caso in cui vi sia la presenza di un ufficio vendite o di un ufficio amministrativo, ciò in virtù della Circolare Ministero dell’industria 22 gennaio 1990 n. 3202 punto 12.1.
Il Ministero dell’ambiente è quindi intervenuto a risolvere tale questione comunicando che le imprese per le quali è stato constatato tale disallineamento (unità locali dichiarate al Sistri e unità locali iscritte al Rea) riceveranno uno schema di certificazione che dovrà essere compilato dal rappresentante legale dell’impresa stessa, inviato via e-mail al Sistri (autocertificazione@sistri.it) e consegnato presso la Camera di Commercio territorialmente competente al momento del ritiro dei dispositivi elettronici.
Allegati:
■ Schema di certificazione Sistri
■ Circolare Ministero dell’industria 22 gennaio 1990 n. 3202 punto 12.1
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