SICUREZZA SUL LAVORO – D.LGS N. 81/2008 – PREVENZIONE INFORTUNI NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA – CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO – CIRCOLARE DEL 27 AGOSTO 2010
SICUREZZA SUL LAVORO – D.LGS. N. 81/2008 – PREVENZIONE INFORTUNI NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA – CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO – CIRCOLARE DEL 27 AGOSTO 2010
Con la circolare del 27/08/2010 il Ministero del Lavoro ha fornito alcune risposte in merito a quesiti concernenti le norme per la prevenzione infortuni nelle costruzioni e nei lavori in quota.
Di seguito si riportano le risposte di particolare interesse. Sul sito del Collegio in calce alla presente nota è disponibile l’intero testo della circolare in commento.
1. Rinnovo dell’autorizzazione ministeriale del ponteggio
La validità decennale delle autorizzazioni ministeriali dei ponteggi rilasciate prima del 15 maggio 2008 si intende estesa fino al 14 maggio 2018. Le autorizzazioni rilasciate dopo il 15 maggio 2008 hanno validità decennale a partire dalla data di rilascio. Il Ministero chiarisce, inoltre, che l’obbligo di richiedere il rinnovo dell’autorizzazione ministeriale spetta al titolare della stessa e cioè al produttore del ponteggio e non all’impresa utilizzatrice che potrà, pertanto, continuare ad impiegare i ponteggi anche dopo la cessazione della validità decennale dell’autorizzazione.
2. Possibilità di utilizzo dei ponteggi come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono attività sulle coperture
Il Ministero del Lavoro ritiene che l’impiego dei ponteggi come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono attività sulle coperture sia consentito a condizione che, per ogni singola realizzazione ed a seguito di adeguata valutazione dei rischi, venga eseguito uno specifico progetto a firma di ingegnere o architetto abilitato.
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