16.04.2010 - trasporti

RECUPERO DELLE ACCISE SUL GASOLIO SUI CONSUMI DEL 2009

RECUPERO DELLE ACCISE SUL GASOLIO SUI CONSUMI DEL 2009
(Determinazione Agenzia Dogane 19/3/10, n. prot. RU 30859)

L’entità del beneficio fiscale riconoscibile con riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2009, è pari a 19,78609 euro per mille litri di prodotto.
Con determinazione del 19 marzo scorso, l’Agenzia delle Dogane ha fornito alcuni chiarimenti relativi ai benefici applicabili rispetto al gasolio per uso autotrazione consumato nell’anno 2009. 
Con riferimento ai consumi di gasolio effettuati nel corso dell’anno 2009, hanno diritto al beneficio gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.
I soggetti aventi diritto presentano apposita dichiarazione agli Uffici dell’Agenzia delle Dogane territorialmente competenti entro il 30 giugno 2010.
Le imprese che scelgono di utilizzare in compensazione l’importo del credito spettante possono usufruirne entro l’anno solare in cui il credito medesimo è sorto.
La legge Finanziaria 2008 ha fissato (art. 1, comma 53) un limite annuale, pari a 250.000 euro, per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel quadro RU del modello di dichiarazione dei redditi.
Le eccedenze a tale limite sono riportate in avanti, «[…] anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive […]» e sono compensabili per l’intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui le stesse si sono generate.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate (cfr. risoluzione n. 9/E/2008), il limite di 250. 000 euro opera come limite complessivo di utilizzo dei crediti riportati nel quadro RU; in caso di sforamento, le compensazioni operate con la parte di tali crediti eccedente il limite si considerano come non avvenute, con tutte le ordinarie conseguenze derivanti da compensazioni irritualmente effettuate.
Per le eventuali eccedenze di credito, non utilizzate in compensazione entro la fine dell’anno in corso, deve essere presentata, agli Uffici dell’Agenzia delle Dogane territorialmente competenti, apposita domanda di rimborso in denaro entro il 30 giugno 2011.
Il modello di dichiarazione e il software aggiornato utile alla compilazione e alla stampa delle dichiarazioni sono disponibili sul sito Internet dell’Agenzia delle Dogane.
A partire dal mese di aprile 2010, infine, le dichiarazioni potranno essere inviate anche telematicamente.


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