11.02.2010 - tecnica

PRECISAZIONI ALLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI IN VIGORE DAL 15 GENNAIO 2010 – DECRETO N. 14006/2009

PRECISAZIONI ALLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI IN VIGORE DAL 15 GENNAIO 2010 – DECRETO N. 14006/2009

E’ stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 1, Serie Ordinaria, del  4 gennaio 2010 il Decreto del Direttore Generale n. 14006 del 15 dicembre 2009 recante “Precisazioni in merito all’applicazione delle disposizioni vigenti in materia di certificazione energetica degli edifici e modifiche al D.D.G. 5796 dell’11/06/2009”.
Si ricorda che le modifiche riportate nel provvedimento in parola sono operative dal 15 gennaio u.s.
Il Decreto ha definito importanti precisazioni alla disciplina regionale in materia di efficienza energetica degli edifici.
La principale delle precisazioni è quella riportata al punto 5 del provvedimento che sancisce la possibilità di certificare, a lavori ultimati, con la previgente procedura di calcolo gli edifici per i quali sia stata protocollata la richiesta di titolo abilitativo dal 1° settembre 2007 (data di entrata in vigore degli obblighi della normativa lombarda in materia) al 25 ottobre 2009 (data di entrata in vigore della nuova procedura di calcolo). Per le difficoltà operative legate alle conseguenti modifiche da apportare al software di calcolo predisposto da Cestec S.p.A., tale provvedimento è operativo dal 15 gennaio 2010 (cfr punto 11 del testo).
Le altre importanti puntualizzazioni sono riportate:
– al punto 6, in cui si chiarisce che il Proprietario dell’edificio sia esente da responsabilità (e dalla relativa sanzione) qualora venga dimostrato che il Direttore dei lavori abbia realizzato l’intervento in difformità da quanto indicato nella relazione tecnica ex L. 10/91;

– al punto 9 che prevede l’eliminazione della classe energetica per la climatizzazione estiva dalla targa energetica (dal momento che l’acquirente finale poteva confonderla con la classe energetica vera e propria dell’edificio);

– al punto 10 che dettaglia la possibilità di installare, ai fini del soddisfacimento dei requisiti di efficacia dei sistemi schermanti per la riduzione dell’irradiazione solare massima, una particolare tipologia di vetri che può evitare l’installazione di altri sistemi schermanti

Si pubblica di seguito il testo del decreto in parola.
IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO:
– che con dgr 5018 del 26 Giugno 2007 sono state approvate le “Disposizioni inerenti all’efficienza energetica in edilizia”, con inclusa la disciplina per certificare il fabbisogno energetico degli edifici;
– che tali disposizioni sono state aggiornate con dgr 5773 del 31.10.2007 e con dgr 8745 del 22.12.2008;
– che con decreto del Direttore Generale n. 5796 dell’ 11.6.2009 è stato approvato l’aggiornamento alla procedura di calcolo per valutare la prestazione energetica degli
edifici;
– che con decreto del Dirigente di U.O. n. 7248 del 13.07.2009, successivamente rettificato con decreto 7538 del 22.7.2009, è stata approvata una circolare per fornire precisazioni in merito all’applicazione delle disposizioni per l’efficienza energetica in edilizia, approvate con DGR n. 8745 del 22/12/2008;
CONSIDERATO che l’Organismo Regionale di Accreditamento, identificato nella società a partecipazione maggioritaria regionale Cestec spa, ritiene opportuno, anche in base ai quesiti pervenuti dai Certificatori e dalle Associazioni di categoria, introdurre ulteriori precisazioni in merito all’applicazione delle disposizioni vigenti in materia di certificazione energetica nonché apportare alcune modifiche al d.D.G. 5796 del Il.6.2009;
VISTO l’allegato documento e dato atto che le precisazioni e le modifiche in esso contenute non incidono su aspetti di regolazione e di indirizzo di competenza della Giunta regionale;
VISTA la lr 20/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell’VIII legislatura;

DECRETA

1. di approvare il documento “Precisazioni in merito all’applicazione delle disposizioni
vigenti in materia di certificazione energetica degli edifici e modifiche al DDG 5796 dell’ Il.6.2009”, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di disporre l’applicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L.

Il Direttore Generale

PRECISAZIONI IN MERITO ALL’APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI E MODIFICHE AL DDG 5796 DELL’11.6.2009.

1. L’autodichiarazione prevista ai sensi del punto 9/ all’ Allegato A (articolo 3/ comma 1)/ al Decreto 26 giugno 2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, con cui il proprietario dichiara che l/edificio oggetto di compravendita è di classe energetica G ed i costi per la gestione energetica dello stesso sono molto alti, non sostituisce l/attestato di certificazione energetica prevista da Regione Lombardia con deliberazione della Giunta regionale n. 5018/2007 e successive modifiche ed integrazioni. La norma statale, infatti, si applica solo nelle Regioni che non si sono dotate di proprie norme in materia, come previsto dall’art. 17 del d.lgs.192/2005, dall’art.6 comma 1 del d.P.R. 59/2009 e dall’art.3 del d.m. 26.6.2009; si precisa che il “graduale ravvicinamento” degli strumenti regionali alle linee guida nazionali, previsto dal comma 5 dello stesso art.3, non riguarda disposizioni come quella sopra citata ma solo “gli elementi essenziali del sistema di certificazione energetica”, come:
– i dati informativi contenuti nell’attestato;
– le norme tecniche di riferimento;
– le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici;
– i requisiti professionali e i criteri dei soggetti certificatori;
– la validità temporale massima dell’attestato;
– le prescrizioni relative all’aggiornamento dell’attestato.
2. Gli attestati di certificazione energetica hanno una validità temporale di dieci anni, ai sensi del punto 10.4 alla DGR N. VIII/8745/2008. Tale validità non viene meno a seguito dell’aggiornamento delle disposizioni regionali per l/efficienza energetica in edilizia, approvate con deliberazione di Giunta regionale del 26 giugno 2007/ n. 8/5018 e s.m.i.
3. Nel paragrafo E.2 di cui al Decreto regionale n. 5796 dell’ll Giugno 2009/ si prevede l/obbligo del Soggetto certificatore di “verificare, attraverso uno o più sopralluoghi, lo congruenza tra i dati mutuati dalla documentazione di cui sopra e lo stato di fatto dell’edificio”. Con tale disposizione non si obbliga il Soggetto certificatore ad accedere a tutti i subalterni che compongono l’immobile, ma ad assumersi la responsabilità di assicurare la congruenza tra i dati mutuati dalla documentazione progettuale e lo stato di fatto dell’edificio oggetto di certificazione. Qualora il professionista dovesse trovarsi nell’impossibilità di accedere a tutti i subalterni oggetto di certificazione, in assenza di elementi oggettivi lapalissianamente diversi rispetto a quelli rilevati e percepibili dall’esterno o dagli spazi comuni all’edificio, supportato dalla documentazione progettuale in suo possesso, potrà supporre che le caratteristiche al contorno dei subalterni ai quali non è potuto accedere siano identiche a quelle dei subalterni rilevati. In caso di evidenti disomogeneità, che non consentano di trasferire anche alle unità immobiliari non accessibili le caratteristiche già rilevate, il Soggetto certificatore è tenuto ad assumere
le prestazioni di qualità inferiore rilevate nel corso dei sopralluoghi ai subalterni ai quali ha avuto accesso. Il Soggetto certificatore è comunque tenuto ad indicare, nell’apposito campo note presente nel software CENED+, i subalterni ai quali non ha avuto accesso, in modo da motivare anticipatamente le eventuali difformità che dovessero riscontrarsi in fase di controllo.
4. Alla definizione di “nuova costruzione” e alla definizione di “edificio esistente” di cui al paragrafo E. 4 del Decreto n. 5796 dell’l1 giugno 2009, le parole “Delibera della Giunta Regionale VIII/5018 del 20 luglio 2007” sono sostituite dalle parole “presente procedura di calcolo”.
5. In relazione agli interventi di nuova costruzione, anche a seguito di demolizione e ricostruzione, per i quali la dichiarazione di inizio attività o la domanda finalizzata ad ottenere il permesso di costruire sia stata protocollata presso il Comune nel periodo intercorrente tra 1’1.9.2007 e il 25 ottobre 2009, i Soggetti certificatori possono redigere l’attestato di certificazione secondo il modello di cui ali’ Allegato C della DGR VIl1/5773, utilizzando la procedura di calcolo approvata con decreto n. 15833 del 13.12.2007.
6. In relazione all’art. 17 ter della I.r. 24/2006, come modificata dalla I.r. 10/2009, si ritiene che il Proprietario sia esente da responsabilità qualora venga dimostrato che il Direttore dei lavori ha realizzato l’intervento in difformità da quanto indicato nella relazione tecnica di cui all’art.28 della 1.10/91, redatta come da allegato B della dgr 5018/2007 e successive modifiche ed allegata al progetto protocollato come definitivo, al fine di ottenere il titolo abilitativo.
7. Ai fini del calcolo del coefficiente di scambio termico per trasmissione di cui al paragrafo E.6.3.7.2 del Decreto 5796 dell’l1 giugno 2009 può essere utilizzato, anche per gli edifici di nuova costruzione, il fattore correttivo che viene applicato alle strutture, indicato nel Decreto sopra richiamato, così da tener conto delle diverse condizioni di temperatura degli ambienti adiacenti.
8. Ai fini del calcolo della capacità termica per unità di superficie interna di cui ai paragrafi E.6.3.12.1 e E.6.3.12.2 del Decreto 5796 dell’l1 giugno 2009 può essere utilizzato, anche per gli edifici di nuova costruzione, il valore desunto dal prospetto XXIV di cui al Decreto stesso.
9. Nell’attestato di certificazione energetica la dicitura “Classe energetica ETc” viene sostituita dalla dicitura “Prestazione raffrescamento ETc”.
10. Ai fini dell’applicazione di quanto previsto al punto 5.4 lettera al delle Disposizioni allegate alla dgr 8745 del 22.12.2008, si precisa che i vetri con trasmittanza di energia solare diretta non superiore a 0,30 soddisfano tutti i requisiti di schermatura richiesti;
11. Le modifiche di cui al presente documento saranno rese operative a decorrere dal 15.1.2010.


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