20.01.2010 - tributi

LEGGE FINANZIARIA 2010 – MISURE FISCALI DI INTERESSE PER IL SETTORE

LEGGE FINANZIARIA 2010 – MISURE FISCALI DI INTERESSE PER IL SETTORE
 
Le principali misure di interesse per il settore delle costruzioni contenute nella Legge Finanziaria per il 2010 hanno riguardato, in particolare, la riapertura dei termini, fino al 31 ottobre 2010, per la rivalutazione fiscale delle aree edificabili possedute da privati alla data del 1° gennaio 2010, la proroga, fino al 31 dicembre 2012, della detrazione IRPEF del 36% per il recupero delle abitazioni e la messa a regime dell’aliquota IVA del 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici residenziali.
Si riporta di seguito una prima analisi dei provvedimenti in parola.

1.  Riapertura dei termini per la rivalutazione delle aree edificabili
L’art.2, comma 229, del DdL Finanziaria 2010 stabilisce la riapertura dei termini per la rivalutazione delle aree agricole ed edificabili (nonchè delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati), possedute da privati alla data del 1° gennaio 2010, mediante il versamento, entro il 31 ottobre 2010, di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 4% del valore rideterminato delle aree.
Come per le precedenti rivalutazioni[1], il pagamento può avvenire anche in 3 rate annuali di pari importo, con applicazione degli interessi del 3%, da effettuarsi entro il 31 ottobre 2010 (I rata), 31 ottobre 2011 (II rata), 31 ottobre 2012 (III rata).
La redazione ed il giuramento della perizia di stima, che ridetermina il valore del terreno su cui applicare l’imposta sostitutiva, devono essere effettuate entro la medesima data del 31 ottobre 2010.

2.  Abitazioni: proroga della detrazione del 36% e dell’IVA al 10% sulle manutenzioni
Con riferimento agli interventi di recupero dei fabbricati residenziali, l’art.2, commi 10-11, del DdL n.1790-B prevede:
–   la proroga al 31 dicembre 2012 della detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di recupero edilizio delle abitazioni (art.2, comma 10, lett. a e b);
–   la proroga per un ulteriore anno della detrazione IRPEF del 36% per l’acquisto di abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati da imprese di costruzione (detrazione da calcolarsi sul 25% del prezzo di acquisto, nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare), riconosciuta in presenza di entrambe le seguenti condizioni (art.2, comma 10, lett. c):
–   gli interventi di recupero integrale del fabbricato devono essere eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012;
–   il rogito deve essere stipulato entro il 30 giugno 2013;
–   la messa a regime dell’IVA al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni (art.2, comma 11).
Tale disposizione recepisce la Direttiva 2009/47/CE, con la quale l’Unione europea ha autorizzato gli Stati membri ad applicare, in via permanente, aliquote IVA ridotte per le prestazioni di servizi cd. “ad alta intensità di manodopera”, tra le quali, in Italia, rientrano gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni (art.3, comma 1, lett. a e b, D.P.R. 380/2001).

3.  Disposizioni in favore dell’Abruzzo
Con riferimento alle disposizioni relative ai territori interessati dagli eventi sismici dello scorso 6 aprile, che hanno colpito la regione Abruzzo, il DdL Finanziaria 2010 prevede:
–   l’introduzione, in via sperimentale per l’anno 2010, di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota pari al 20%, per il reddito derivante dalla locazione delle abitazioni situate nella provincia de L’Aquila (art.2, comma 228).
La misura si applica, su opzione del locatore, con esclusivo riferimento ai cd. “contratti a canone concordato” di cui all’art.2, comma 3, della legge 431/1998 (in base ad accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e dei conduttori maggiormente rappresentative), stipulati tra persone fisiche che non agiscono nell’esercizio d’impresa, arte o professione.
In particolare, la base imponibile su cui applicare l’imposta sostitutiva è costituita dall’importo che rileva ai fini IRPEF (cfr. artt. 36-37 D.P.R. 917/1986-TUIR), ed il versamento della stessa deve essere effettuato entro l’ordinario termine previsto per il pagamento a saldo delle imposte sui redditi delle persone fisiche (giugno 2011).
Viene, poi, previsto che l’acconto IRPEF per il periodo d’imposta 2011 (novembre 2010) venga calcolato senza tener conto dell’agevolazione, data la natura transitoria della medesima.
Le modalità applicative del beneficio sono demandate ad un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge Finanziaria 2010;
–   la proroga, fino al mese di giugno 2010, del termine per la ripresa della riscossione dei tributi sospesi dal 6 aprile al 30 novembre 2009, in favore dei soggetti, persone fisiche e non, aventi il domicilio fiscale, o la sede operativa, nei Comuni interessati dal sisma, ed individuati ai sensi dell’art.2, comma 1, del DL 39/2009, convertito dalla legge 77/2009 (cfr. OPCM n.3780/2009 – art.2, comma 198, lett. a).
Inoltre, il numero delle rate mensili di pari importo per il versamento dei tributi sospesi viene aumentato da 24 a 60.
Resta, invece, invariato il termine, fissato al mese di marzo 2010, entro cui eseguire gli altri adempimenti tributari sospesi, diversi dai versamenti.

4.  Altre misure fiscali
Si segnalano, infine, le ulteriori misure d’interesse per il settore contenute nel Provvedimento, relative, in particolare a:
–   disposizioni in materia di riduzione del 20% dell’acconto IRPEF riferito al periodo d’imposta 2009 (art.2, commi 6-8).
In particolare, vengono inserite le disposizioni già contenute nell’art.1, comma 1, del DL 168/2009, le quali, riducendo l’ammontare dell’imposta dovuta in sede di acconto IRPEF 2009 (il cui termine è scaduto il 30 novembre scorso), spostano il versamento di tale acconto al momento del pagamento del saldo IRPEF (giugno 2010).
In tal ambito si ricorda che, per coloro che nel mese di novembre abbiano effettuato il pagamento dell’acconto senza tener conto di tale agevolazione, è riconosciuto un credito d’imposta da utilizzare in compensazione con altre imposte, ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. 241/1997.
Per quanti si siano avvalsi dell’assistenza fiscale, i sostituti d’imposta devono calcolare l’acconto tenendo conto della citata riduzione del 20% e, ove abbiano già effettuato le ritenute sulle retribuzioni del mese di novembre 2009, la restituzione di tali maggiori somme deve essere operata nella retribuzione di dicembre 2009.
Le somme restituite, inoltre, possono essere scomputate dal sostituto ai sensi dell’art.1, comma 1, del D.P.R. 445/1997, in base al quale «il sostituto di imposta che abbia effettuato un versamento di ritenute alla fonte in misura superiore rispetto alla somma dovuta ha facoltà di scomputare l’eccedenza dai versamenti successivi»;
–   applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota agevolata del 5% (rispetto a quella ordinaria del 12,50% – cfr. D.Lgs. 239/1996) sugli interessi relativi agli strumenti finanziari con scadenza non inferiore a 18 mesi, sottoscritti da persone fisiche non esercenti attività d’impresa, ed emessi da banche per sostenere progetti d’investimento di piccole e medie imprese nel Mezzogiorno (art.2, commi 178- 180).
L’imposta si applica sugli interessi relativi ad un ammontare massimo di titoli pari a 100.000 euro per ciascun sottoscrittore, a condizione che i medesimi non siano ceduti prima di 12 mesi dall’acquisto.
Le modalità attuative dell’agevolazione saranno stabilite con un Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le competenti autorità di vigilanza.
In ogni caso, il beneficio fiscale:
–   viene concesso con Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, previa verifica della conformità dello strumento finanziario emesso rispetto alle finalità delle disposizioni che agevolano il credito nel Mezzogiorno, e nel rispetto del Decreto che fissa le modalità attuative della misura;
–   si applica agli strumenti finanziari emessi successivamente all’adozione del citato Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
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[1] Si ricorda che tale misura è stata introdotta, per la prima volta, dall’art.2, comma 2, del D.L. 282/2002, convertito, con modificazioni, nella legge 27/2003, ed è stata oggetto, nel tempo, di diverse proroghe e riaperture di termini. Da ultimo, l’art.4, comma 9-ter, del DL 97/2008, convertito, con modificazioni, nella legge 129/2008, aveva reintrodotto tale possibilità fino al 31 ottobre 2008, per i terreni agricoli ed edificabili posseduti al 1° gennaio 2008.
[2] In merito, si ricorda che l’agevolazione è stata introdotta, per la prima volta, dal DL 93/2008, convertito, con modificazioni, nella legge 126/2008, che prevedeva l’applicazione della misura anche per le prestazioni di lavoro straordinario e supplementare effettuate dai lavoratori dipendenti del settore privato con reddito non superiore, nel 2008, a 30.000 euro.
Il beneficio, limitatamente ai premi di produttività, è stato poi prorogato, per il periodo d’imposta 2009, dall’art.5 del DL 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge 2/2009, che ha previsto un ampliamento del limite massimo dello stesso (da 3.000 a 6.000 euro) e della soglia di reddito posseduta dal dipendente (da 30.000 a 35.000 euro lordi).


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