AUTOTRASPORTO – AGGIORNAMENTO DEL MODULO DI CONTROLLO ASSENZE CONDUCENTI
AUTOTRASPORTO – AGGIORNAMENTO DEL MODULO DI CONTROLLO ASSENZE CONDUCENTI
È stata pubblicata sulla G.U. dell’Unione europea del 16.12.2009 la decisione n. 2009/959/UE relativa al modulo di controllo assenze dei conducenti di veicoli per il trasporto merci di massa massima ammissibile, compresi rimorchi e semirimorchi, superiore a 3,5 t., rientranti nell’ambito di applicazione del Reg. 3821/85/CEE e del Reg. 561/2006/CE.
Tale atto, che modifica la decisione n. 2007/230/CE, introduce un nuovo modulo di controllo delle assenze, che sostituendo il precedente, rivelatosi insufficiente a ricomprendere alcune fattispecie manifestate, ha contemplato ulteriori elementi giustificativi dell’assenza, rispetto a quelli già previsti dall’art. 11, par.3 della direttiva 2006/22/CE.
In particolare, oltre ai casi di assenza per ferie, malattia e guida di un veicolo non rientrante dal campo di applicazione del Reg. 561/06 o dell’accordo AETS, sono previsti anche i casi di assenza per: congedo o recupero; esecuzioni di un altro lavoro diverso dalla guida; disponibilità.
Il modulo dovrà essere compilato a macchina prima dell’operazione di trasporto e custodito insieme alle registrazioni originali del tachigrafo, che dovranno essere conservate.
Con l’adozione della decisione e l’aggiornamento del modulo di controllo, la Commissione recepisce alcune delle richieste degli operatori del settore e della committenza, che avevano evidenziato l’esigenza di integrazione del precedente, tenuto conto delle diverse cause di assenza, dovute, per lo più, al rispetto di norme nazionali.
Al contempo, si rileva come il nuovo modulo non risulti ancora completamente esaustivo, non prevedendo, ad esempio, le assenze per stato di cassa integrazione.
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