AGEVOLAZIONI PER IL RISPARMIO ENERGETICO (55%) – NUOVI CHIARIMENTI DALL`AGENZIA DELLE ENTRATE
(Circ. Agenzia delle Entrate n. 21/E del 23/4/10)
Ai fini della detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, il mancato o tardivo invio all’Agenzia delle Entrate della comunicazione da trasmettere in caso di lavori pluriennali, non comporta la decadenza dall’agevolazione.
Allo stesso modo, nel caso di errori di compilazione della scheda informativa da inviare all’Enea, entro 90 giorni dal termine dell’intervento, il contribuente può correggerne il contenuto entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale viene effettuata la detrazione.
Queste alcune delle precisazioni contenute nelle Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21/E del 23 aprile 2010, nella quale, in vista dell’imminente presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2009, vengono forniti alcuni chiarimenti in ordine a deduzioni, detrazioni e crediti d’imposta.
In particolare, per quanto riguarda la detrazione del 55% (articolo 1, commi 20-24, legge 244/2007), attualmente applicabile fino al periodo d’imposta 2010, l’Amministrazione finanziaria precisa che:
– nel caso di interventi per i quali non è previsto il collaudo (come, ad esempio, la sostituzione di finestre comprensive di infissi), la data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’ENEA[1], può coincidere con quella documentata dal soggetto che ha eseguito gli stessi (o da altro tecnico che compila la scheda informativa), mentre non può ritenersi valida a tal fine una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione;
– nell’ipotesi di sostituzione di portoni d’ingresso, anche se non dotati di componenti vetrati, la detrazione spetta al contribuente, al pari degli interventi relativi alla sostituzione di finestre (di cui all’art.1, comma 345, della legge 296/2006), semprechè si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio, verso l’esterno o verso locali non riscaldati, e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre[2];
– qualora per le spese di riqualificazione energetica, fosse riconosciuta al contribuente l’assegnazione di eventuali contributi (comunitari, regionali o locali), il beneficio non può essere riconosciuto, neanche per le spese eccedenti le quote non rimborsate dal contributo.
Inoltre, nel caso in cui il contributo sia riconosciuto successivamente alla fruizione della detrazione del 55%, il contribuente dovrà restituire la detrazione già utilizzata in dichiarazione, anche per la parte non coperta da contributo, mediante presentazione di una dichiarazione correttiva ovvero integrativa a proprio sfavore, secondo i termini e le modalità di cui all’art. 2 del D.P.R. 322/1998[3];
– nell’ipotesi di installazione di impianto di riscaldamento centralizzato, in un fabbricato in cui solo parte delle unità immobiliari è dotata di impianto di riscaldamento preesistente, la detrazione del 55% non spetta per l’intera spesa, ma deve essere limitata alla parte di spesa imputabile alle unità nelle quali tale impianto era presente, ripartendone proporzionalmente l’importo, sulla base delle quote millesimali riferite a ciascuna di esse;
– il mancato o tardivo invio all’Agenzia delle Entrate della comunicazione da trasmettere in caso di lavori pluriennali[4], non comporta la decadenza dall’agevolazione, ferma restando l’applicazione della sanzione in misura fissa (da euro 258 a euro 2.065), prevista dall’art. 11, comma 1, del D.Lgs. 471/1997, per l’omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie;
– per quanto riguarda le modalità di fruizione della detrazione del 55%, nel caso di interventi eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, spettante all’utilizzatore dell’immobile:
sono applicabili le regole previste per i titolari di reddito d’impresa, per cui non sussiste l’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale e, seppur non espressamente chiarito, si ritiene rilevi il criterio di competenza per l’imputazione delle spese sostenute (art.109 del TUIR – D.P.R. 917/1986),
gli adempimenti documentali richiesti (obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate per i lavori che proseguono in più periodi d’imposta, invio della scheda informativa all’ENEA) devono essere assolti dal soggetto che si avvale della detrazione (utilizzatore del bene), fermo restando che la società di leasing dovrà fornire una documentazione attestante la conclusione dell’intervento e l’ammontare del costo sostenuto su cui calcolare la detrazione.
L’Agenzia delle Entrate risponde in tal caso ad un’espressa richiesta di chiarimenti dell’ANCE, accogliendone l’orientamento, che consente una più agevolale applicazione dei benefici per gli interventi eseguiti in leasing;
– nel caso di errori di compilazione della scheda informativa da inviare all’Enea, entro 90 giorni dal termine dell’intervento, il contribuente può correggerne il contenuto, inviando una nuova comunicazione, che annulli e sostituisca quella precedente, insieme all’attestato di qualificazione energetica ove richiesto, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione.
Non è necessario il reinvio della scheda informativa nell’ipotesi in cui sia stato indicato un nominativo diverso da quello dell’intestatario del bonifico o della fattura, o non sia stato indicato che possono aver diritto alla detrazione più contribuenti. In questi casi, è sufficiente che il contribuente dimostri di essere in possesso dei documenti che attestano il sostenimento delle spese e la misura in cui tale onere è stato effettivamente sostenuto.
Note:
[1] In proposito, si ricorda che, ai sensi dell’ art. 4, comma 1-bis, lett. b, D.M. 19 febbraio 2007, i contribuenti devono inviare all’ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, l’attestato di certificazione energetica o quello di qualificazione energetica (ove richiesto) e la scheda informativa (non deve essere, invece, inviato il documento di asseverazione), tramite il sito Internet www.acs.enea.it. Con riferimento all’ultimazione degli interventi di riqualificazione energetica, con la R.M. 244/E/2007, l’Agenzia delle Entrate ha poi chiarito che il termine per l’invio all’ENEA della prescritta documentazione decorre dalla data del collaudo dei lavori, a nulla rilevando il momento di effettuazione dei pagamenti.
[2] Viene, quindi, superata la posizione espressa dalla stessa Agenzia delle Entrate, nella precedente R.M. n.475/E del 9 dicembre 2008, nella quale veniva riconosciuta la detrazione del 55% per le spese sostenute per la sostituzione di un portone d’ingresso di un’abitazione, a condizione che l’intervento fosse riconducibile a lavori sulle strutture opache dell’edificio, ovvero ad una sostituzione di infissi, ma limitatamente al caso in cui il portone fosse dotato di componente vetrato.
[3] Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322
Art. 2 – Termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.
(omissis)
8-bis. Le dichiarazioni dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti di imposta possono essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo. L’eventuale credito risultante dalle predette dichiarazioni può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
(omissis)
[4] Cfr. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Protocollo n.57639/2009, attuativo dell’art.29, comma 6, del D.L. 185/2008 (cd. Decreto anticrisi), convertito nella Legge 2/2009.
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