20.05.2010 - tributi

ACCERTAMENTO IN BASE AGLI STUDI DI SETTORE – CENTRALITA` DEL CONTRADDITTORIO

ACCERTAMENTO IN BASE AGLI STUDI DI SETTORE – CENTRALITÀ DEL CONTRADDITTORIO
(Circolare 19/E/2010)
 
Il contraddittorio tra Agenzia delle Entrate e contribuente è parte focale del procedimento di accertamento basato sull’applicazione degli Studi di Settore ed è, quindi, un importante strumento di dialogo tra le parti.
Questo quanto ribadito dall’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n.19/E del 14 aprile 2010, nella quale l’Agenzia, alla luce delle recenti pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in tema di accertamento basato sui risultati degli Studi di Settore, si sofferma sulla centralità della fase del contraddittorio e su cosa accade in sede di contenzioso, quando il cittadino rifiuta il dialogo con l’Amministrazione finanziaria[1].
In particolare, a seguito delle quattro Sentenze del 2009 delle Sezioni Unite della Cassazione (n.26635, 26636, 26637, 26638), l’Amministrazione finanziaria ricorda che, solo dopo l’avvio della fase di “dialogo” con il contribuente, l’accertamento derivante dalla verifica dello scostamento tra ricavi dichiarati e quelli stimati dallo Studio può essere legittimato.
Infatti, come espressamente dichiarato dalla Cassazione “[…] i segnali emergenti dallo Studio di settore devono essere “corretti”, in contraddittorio con il contribuente, in modo da “fotografare” la specifica realtà economica della singola impresa […]”.
Di conseguenza, in caso di mancato avvio della procedura del contraddittorio, gli avvisi di accertamento basati sull’applicazione degli Studi di Settore presenteranno un vizio e, quindi, gli uffici dell’Agenzia dovranno abbandonare i relativi contenziosi.
Inoltre, relativamente al confronto tra le parti, l’Amministrazione finanziaria specifica che l’omessa indicazione delle ragioni per cui non sono state presi in considerazione gli elementi presentati dal contribuente per l’inapplicabilità dello Studio non invalida la motivazione dell’atto di accertamento, a condizione che tali ragioni siano esplicitate in sede di contraddittorio e riportate nel relativo verbale (o siano da questo direttamente desumibili).
Diversamente, nel caso in cui non ci sia risposta da parte del contribuente invitato al contraddittorio, il Giudice potrà valutare nel quadro probatorio questo tipo di comportamento e l’Ufficio potrà motivare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione dei parametri inseriti nello Studio, in quanto, come sancito dalla Cassazione, vi è la sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all’articolo 39, comma 1, lett.d del DPR 600/1973 e articolo 54 del DPR 633/1972[2].
Infine, per quanto concerne l’onere della prova, l’Agenzia chiarisce che, in sede di giudizio:
–  il contribuente può dimostrare gli elementi giustificativi allo scostamento tra quanto dichiarato e quanto stimato dallo Studio, utilizzando ogni eccezione, o strumento di prova, che ritenga utile alla sua difesa;
–  l’Amministrazione finanziaria dovrà dimostrare l’applicabilità dello Studio di Settore al caso concreto oggetto dell’accertamento.

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[1] La centralità del contraddittorio con il contribuente era stata già precisata dall’Agenzia delle Entrate, nella C.M. n.5/E del 23 gennaio 2008.
[2] D.P.R. 29-9-1973 n. 600 – Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi
Art.39. Redditi determinati in base alle scritture contabili.
Per i redditi d’impresa delle persone fisiche l’ufficio procede alla rettifica:
Omissis
d) se l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall’ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all’articolo 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all’impresa nonchè dei dati e delle notizie raccolti dall’ufficio nei modi previsti dall’articolo 32.
L’esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti.
Omissis
D.P.R. 26-10-1972 n. 633 – Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto.
Art.54. Rettifica delle dichiarazioni.
L’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto procede alla rettifica della dichiarazione annuale presentata dal contribuente quando ritiene che ne risulti una imposta inferiore a quella dovuta ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante.
L’infedeltà della dichiarazione, qualora non emerga o direttamente dal contenuto di essa o dal confronto con gli elementi di calcolo delle liquidazioni di cui agli articoli 27 e 33 e con le precedenti dichiarazioni annuali, deve essere accertata mediante il confronto tra gli elementi indicati nella dichiarazione e quelli annotati nei registri di cui agli articoli 23, 24 e 25 e mediante il controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni sulla scorta delle fatture ed altri documenti, delle risultanze di altre scritture contabili e degli altri dati e notizie raccolti nei modi previsti negli articoli 51 e 51-bis. Le omissioni e le false o inesatte indicazioni possono essere indirettamente desunte da tali risultanze, dati e notizie a norma dell’art. 53 o anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti.
L’ufficio può tuttavia procedere alla rettifica indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità del contribuente qualora l’esistenza di operazioni imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella dichiarazione, o l’inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da verbali, questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4) del secondo comma dell’articolo 51, dagli elenchi allegati alle dichiarazioni di altri contribuenti o da verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, nonchè da altri atti e documenti in suo possesso.
Senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall’articolo 57, i competenti uffici dell’Agenzia delle entrate, qualora dagli accessi, ispezioni e verifiche nonchè dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell’anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l’esistenza di corrispettivi o di imposta in tutto o in parte non dichiarati o di detrazioni in tutto o in parte non spettanti, può limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, l’imposta o la maggiore imposta dovuta o il minor credito spettante, nonchè l’imposta o la maggiore imposta non versata, escluse le ipotesi di cui all’articolo 54-bis, anche avvalendosi delle procedure previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
Gli avvisi di accertamento parziale possono essere notificati mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica si considera avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetto alla casa.
Gli avvisi di accertamento parziale sono annullati dall’ufficio che li ha emessi se, dalla documentazione prodotta dal contribuente, risultano infondati in tutto o in parte.


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