10.04.2009 - ambiente

TERRE E ROCCE DA SCAVO – MODIFICHE ALL’ART. 186 DEL CODICE DELL’AMBIENTE

TERRE E ROCCE DA SCAVO – MODIFICHE ALL’ART.186 DEL CODICE DELL’AMBIENTE

Nella legge n. 13/09, di conversione al decreto legge n. 208/08, sono state inserite alcune integrazioni all’art. 186 del decreto legislativo 152/06 relativamente alla gestione delle terre e rocce da scavo ed ai materiali derivanti dalla estrazione e lavorazione della pietra e del marmo.
L’art. 8 ter della legge 13/09 aggiunge i commi 7 bis e 7 ter all’art. 186 del D.Lgs. 152/06 di cui il primo è relativo all’utilizzo delle terre e rocce per miglioramenti ambientali, mentre il comma 7 ter tratta l’utilizzo dei materiali conseguenti all’estrazione e lavorazione della pietra e del marmo.

Comma 7 bis
Le terre e rocce da scavo possono essere utilizzate per interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati a condizione che garantiscano il conseguimento di almeno uno dei seguenti obiettivi:
– miglioramento della copertura arborea o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali;
– miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e alla raccolta e regimentazione delle acque piovane.
Quanto alla compatibilità del materiale rispetto all’intervento da realizzare il comma 7 bis fa un generico riferimento all’accertamento delle caratteristiche ambientali.
Sul piano pratico la nuova normativa pone una serie di delicati problemi di coordinamento con le altre disposizioni contenute nell’art. 186.
Infatti si osserva che il comma 1 già prevede la possibilità di utilizzare le terre e rocce per rimodellazioni, riempimenti, reinterri, rilevati e cioè tipologie di opere che, nella loro accezione più ampia, ricomprendono le tipologie di opere espressamente indicate dal nuovo comma 7 bis.
Ciò detto si pone il problema se le condizioni per il reimpiego dettate dal comma 1 debbano essere osservate anche nei casi indicati dal comma 7 bis ovvero se per queste ultime tipologie sia sufficiente l’accertamento delle caratteristiche ambientali come previsto dal citato comma 7 bis.
Considerato che l’adozione di questa seconda tesi interpretativa creerebbe una sostanziale situazione di disparità di trattamento a parità di tipologia di materiale ed anche per molti aspetti di opera nella quale viene riutilizzato, si propende nel ritenere che l’accertamento delle caratteristiche ambientali debba essere svolto attraverso la verifica delle condizioni indicate nel comma 1.

Comma 7 ter
Il primo periodo del comma 7 ter, riprendendo la formulazione impiegata nella versione originaria dell’art. 186 del D.Lgs. 152/06 (e cioè quella antecedente alla modifica apportata dal D.Lgs. 4/08), prevede che le prescrizioni dello stesso art. 186 ed in particolare quelle del comma 1 (compreso l’utilizzo in altri cicli industriali) possano essere applicate anche ai residui provenienti dall’estrazione di marmi e pietre.
Premesso che gran parte degli scarti estrattivi possono rientrare nella fattispecie più generale dei sottoprodotti, la nuova normativa è comunque rilevante in quanto facilita soprattutto l’utilizzo dei residui (siano essi derivanti dalla vera e propria attività estrattiva che dalle attività propedeutiche all’estrazione) quali le terre da coltivo o superficiali.
È però evidente che la qualifica di sottoprodotti potrà essere ottenuta solo nel rispetto delle prescrizioni dell’art. 186 (e quindi anche senza che il materiale abbia un valore economico).
Il secondo periodo del comma 7 ter è relativo ai materiali che derivano dalla lavorazione del marmo e delle pietre mediante l’impiego di agenti o reagenti naturali.
La formula utilizzata dovrebbe sottointendere due categorie di utilizzo e cioè
– recupero ambientale
– reinterri, rilevati, rimodellazione, altro ciclo produttivo ai sensi dell’art. 186 comma 1.
Secondo l’interpretazione letterale si potrebbe ritenere che, nel caso di recupero ambientale (l’espressione del comma 7 ter “sottoposti” dovrebbe essere sostituita con “impiegati”), debbano essere soddisfatti i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettati i valori limite per gli inquinanti eventualmente presenti di cui all’Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/08 tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente derivanti dall’utilizzo della sostanza o dell’oggetto.


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