SICUREZZA SUL LAVORO – D.LGS. N. 81/08 – NOMINA RLS – COMUNICAZIONI ALL’INAIL
SICUREZZA SUL LAVORO – D SICUREZZA SUL LAVORO – D.LGS. N. 81/08 – NOMINA RLS – COMUNICAZIONI ALL’INAIL
L’ Inail con circolare n. 43 del 25 agosto 2009 ha fornito ulteriori indicazioni relative alla comunicazione del nominativo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di cui all’art. 18, co. 1, lett. aa) del D.Lgs. n.81/08, cosi come modificato dall’art. 13, lett. f) del decreto legislativo n. 106/09.
La precisazione si è resa necessaria dopo l’entrata in vigore lo scorso 20 agosto del correttivo al Testo Unico sulla Sicurezza – cfr. altra informativa nel presente notiziario n. 8-9/2009. Infatti il Ministero del Lavoro con nota del 15 maggio 2009 aveva identificato il 16 agosto 2009 come termine ultimo per l’invio della comunicazione del RLS, modificando la precedente indicazione dell’Inail secondo cui l’adempimento avrebbe dovuto essere posto in essere entro il 16 maggio (cfr suppl. n. 1 al Not. n. 3/2009).
Ora, come detto, con l’approvazione del correttivo al Testo Unico per la Sicurezza e a seguito dei chiarimenti dell’Inail con la citata circolare n. 43/2009 tutti i termini sopra riportati sono superati.
La nota Inail, relativa esclusivamente alla comunicazione del nominativo degli RLS aziendali di cui all’art. 47 del Dlgs 81/08, chiarisce che l’adempimento in oggetto non debba essere più effettuato con cadenza annuale, ma solo in caso di nuova nomina o designazione. In fase di prima applicazione, precisa altresì l’Istituto, la comunicazione deve riguardare il nominativo del RLS già eletto o designato.
In virtù di quanto sopra, le imprese che avessero già effettuato la comunicazione del RLS con riferimento alla situazione aziendale al 31 dicembre 2008, come indicato nella circolare Inail n. 11/09, non sono tenute ad effettuare alcun ulteriore adempimento in merito, salvo nel caso in cui fossero intervenute variazioni di nomine o designazioni nel periodo decorrente dal 1° gennaio 2009 alla data della presente circolare. Diversamente, le imprese che non avessero ancora effettuato alcuna comunicazione dovranno farlo utilizzando la nuova procedura predisposta sul portale dell’Istituto, seguendo le modalità riportate nella nota, a cui si fa esplicito rinvio. Per le imprese che non rientrano nelle fattispecie su menzionate, l’obbligo della comunicazione decorre dalla prima designazione o nomina del RLS.
L’Inail, nel ricordare che l’elezione o la designazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza non costituisce un obbligo in capo al datore di lavoro, ma una facoltà dei lavoratori su cui nessuna pressione decisionale datoriale può essere esercitata, ha implementato l’attuale procedura informatica, accessibile attraverso l’area Punto Cliente, diversificandola a seconda che si tratti di prima comunicazione e/o variazione a seguito di nuove nomine che intervengano nel corso dell’anno.
A tal proposito, si ricorda che l’onere della comunicazione deve interessare ciascuna azienda o ciascuna unità produttiva (cantiere) in cui si articola la stessa azienda nella quale operano i rappresentati per la sicurezza.
Allo stato attuale, non è stato fissato alcun termine rispetto alla nomina, entro il quale dovrà essere effettuata la comunicazione. Al riguardo, pertanto, in attesa di ulteriori indicazioni che possano sciogliere i dubbi relativi alla tempistica, l’Istituto assistenziale ha confermato, informalmente, che tale adempimento dovrà essere eseguito tempestivamente dai soggetti interessati.
La nota Inail conclude ricordando che per la mancata comunicazione la sanzione amministrativa pecuniaria oscilla da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo Euro 300,00, come previsto dall’art. 32 del D.Lgs. n. 106/09. Ai fini dell’adempimento, qualora si presentassero problemi tecnici del sistema informatico, la comunicazione potrà essere inoltrata eccezionalmente al fax n. 800657657, utilizzando il modello appositamente predisposto e scaricabile dal portale dell’Istituto.
Da ultimo si segnala che nulla è disposto per la comunicazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza su base territoriale (RLST). Pertanto non si ritiene che le aziende debbano provvedere a comunicare il nominativo del RLST in attesa di ulteriori istruzioni da parte degli organi competenti.
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