SCHEDA DI TRASPORTO – NUOVI CHIARIMENTI SULLE PROCEDURE DI COMPILAZIONE
SCHEDA DI TRASPORTO: NUOVI CHIARIMENTI SULLE PROCEDURE DI COMPILAZIONE
Dal 19 luglio 2009 per il corretto svolgimento dell’attività di trasporto merci in conto terzi (di qualsiasi genere) è necessario, in occasione di ogni singolo viaggio, ossia dal momento del carico e fino allo scarico della merce che il committente o un suo delegato (fatta eccezione per il vettore) compili correttamente un’apposita scheda (denominata appunto scheda di trasporto) al fine di fornire un’idonea certificazione sui vari soggetti coinvolti nell’attività di trasporto nonchè sulla merce trasportata.
L’attuazione pratica di tale adempimento ha fin da subito creato alcuni inconvenienti pratici e sollevato una serie di dubbi circa la corretta compilazione della scheda. I ministeri competenti sono quindi intervenuti con un nuovo atto esplicativo al fine di fornire ulteriori chiarimenti e precisazioni sulla corretta compilazione della scheda.
Con la nuova circolare congiunta datata 6 agosto 2009 i ministeri dell’Interno e delle Infrastrutture e Trasporti hanno chiarito quanto segue:
Possibilità di utilizzare una copia della SDT: poichè la scheda costituisce, di fatto, una scrittura privata ai sensi dell’art. 2719 del codice civile non è necessario che a bordo veicolo sia portato l’originale del documento essendo sufficiente quindi una copia non autenticata, realizzata direttamente dal documento cartaceo originale o dalla stampa di un documento trasmesso al vettore per fax o per via telematica.
Trasporto (unico) di cose dirette a diversi destinatari: nel caso di trasporto di merci caricate in un unico luogo sullo stesso veicolo, spedite da un unico mittente e dirette a più destinatari o scaricate in luoghi diversi, l’indicazione dei luoghi di scarico nonchè delle merci trasportate, può essere effettuata anche attraverso un generico riferimento ai documenti che, nell’ambito della prassi commerciale, accompagnano le merci dal luogo di raccolta a quello di destinazione (ad esempio: bolle di consegna, ecc).
Indicazioni dei soggetti della filiera attraverso l’impiego di codici convenzionali: per motivi di riservatezza, l’indicazione sulla SDT o su altro documento sostitutivo o equipollente dei soggetti coinvolti nella filiera di trasporto, diversi dal committente e delle altre informazioni che li riguardano (quali ad esempio, luoghi di carico o scarico della merce) può avvenire in modo codificato. Tuttavia, deve essere presente a bordo veicolo un documento integrativo, sottoscritto da chi è tenuto alla compilazione della scheda, contenente l’immediata decodifica dei predetti codici convenzionali, per consentire agli organi accertatori un’immediata verifica sull’identità di tali soggetti, nonchè sulle informazioni che li riguardano.
Contratto scritto in sostituzione della SDT: il contratto di trasporto scritto, semprechè abbia tutti gli elementi essenziali previsti dall’art. 6, comma 2, del d.lgs. 286/05 e contenga almeno la data di sottoscrizione (ancorchè non qualificabile giuridicamente come data certa) può sostituire la scheda di trasporto.
Utilizzo di sub-vettori: se il vettore incaricato dal committente di eseguire il trasporto si avvale di sub vettori egli stesso diventa nei confronti di tale ultimo soggetto un committente e come tale dovrà redigere una nuova e apposita scheda di trasporto.
Conservazione della scheda di trasporto: non è necessario conservare la SDT dopo che il singolo viaggio di trasporto è stato completato. Qualora si utilizzino documenti sostitutivi o equipollenti restano salvi gli obblighi di conservazione previsti dalle disposizioni che ne disciplinano la compilazione e la tenuta.
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