26.01.2009 - urbanistica

LE OPERE A SCOMPUTO DEGLI ONERI DEVONO ESSERE APPALTATE A TERZI CON PROCEDURA PUBBLICA – SUPPORTO DEGLI UFFICI DEL COLLEGIO PER I NUOVI ADEMPIMENTI NELLO SVOLGIMENTO DELLA GARA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI

LE OPERE A SCOMPUTO DEGLI ONERI DEVONO ESSERE APPALTATE A TERZI CON PROCEDURA PUBBLICA –
SUPPORTO DEGLI UFFICI DEL COLLEGIO PER I NUOVI ADEMPIMENTI NELLO SVOLGIMENTO DELLA GARA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI
Dal 17 ottobre 2008, data di entrata in vigore del terzo decreto correttivo (Decreto Legislativo 11 settembre 2008, n. 152) del Codice degli appalti pubblici, il D.Lgs. 163/2006, è sostanzialmente cambiata la disciplina inerente la realizzazione delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione, sia primaria che secondaria.
Il quadro attuale infatti prevede che per tali opere, fino a 5.150.000  euro, il titolare del permesso di costruire (promotore) non possa più eseguire in proprio le opere ma le debba appaltare a terzi, salvo che la convenzione tra promotore e comune  preveda che sia quest’ultimo a dover appaltare i lavori.
Nella fase di aggiudicazione il promotore riveste la qualifica di “altro soggetto aggiudicatore” che lo equipara alle “stazioni appaltanti” pubbliche. Deve pertanto rispettare la disciplina per gli appalti pubblici.
Il promotore deve invitare almeno 5 soggetti, tra i quali scegliere l’esecutore, mediante procedura negoziata (trattativa privata). Dopo l’aggiudicazione e la sottoscrizione del contratto, il rapporto tra committente ed esecutore è svincolato dalla normativa sugli appalti pubblici che dovrà poi essere rispettata solo nella fase finale del collaudo.
In tale contesto le imprese di costruzione si trovano a dover gestire, dopo la sottoscrizione della convenzione con il comune, le seguenti procedure:
1. Eventuale integrazione della convenzione in relazione alla destinazione del futuro ribasso d’asta. Vi sono infatti due importi: quello “di convenzione”, per la realizzazione delle opere e quello “tabellare”, derivante dal normale conteggio degli oneri. Si ritiene necessario che la convenzione precisi che il valore monetario del ribasso di aggiudicazione non deve essere restituito al comune se non per l’eventuale parte in diminuzione rispetto agli oneri “tabellari”.
2. “determina a contrattare”, ovvero un atto di impegno dell’organo deliberante o del legale rappresentante del promotore (impresa) a procedere all’affidamento dei lavori, contenente anche i criteri cui attenersi nella scelta dei soggetti da invitare e l’individuazione dei componenti il seggio di gara;
3. Richiesta all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici del Codice Identificativo della Gara (cosiddetto CIG);
4. Redazione della lettera di invito (ovvero del bando) da inviare ai soggetti prescelti;
5. Espletamento della procedura di gara informale e individuazione dell’esecutore;
6. Redazione del verbale di gara ed eventuali segnalazioni all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;
7. Redazione, sottoscrizione e registrazione del contratto.
Per procedere all’aggiudicazione dei lavori deve essere anche scelto il luogo ove si svolgerà la gara informale e ove perciò far pervenire le offerte, che dovranno essere protocollate, conservate in posto sicuro, integre, rilasciandone ricevuta al mittente.
Gli uffici del Collegio Costruttori sono a disposizione delle imprese associate per verificare la regolarità di tutti gli atti eventualmente già predisposti dall’impresa, ovvero per predisporre tali atti ex novo da consegnare all’impresa.
Per le imprese il dover attuare le procedure  normalmente adottate dagli enti pubblici per aggiudicare i lavori è una novità che riveste particolari responsabilità. Per questo il Collegio Costruttori di Brescia è a disposizione delle imprese associate che preferiscano non effettuare in proprio le conseguenti incombenze, demandandole agli uffici dell’associazione.
In particolare potranno essere affidate al Collegio Costruttori, senza alcun costo per le imprese associate salvo imposte e tasse, le seguenti operazioni:
1. Consulenza circa la stesura della convenzione o l’integrazione della stessa anche in merito alla destinazione del futuro ribasso d’asta.
2. Predisposizione della “determina a contrattare”, ove l’impresa indica anche i 5 o più soggetti da invitare e la composizione del seggio di gara.
3. Richiesta all’Autorità di Vigilanza del CIG;
4. Indicazioni per il pagamento del contributo all’Autorità di Vigilanza da parte del promotore (impresa) quale stazione appaltante;
5. Redazione della lettera di invito (ovvero del bando) da inviare ai soggetti prescelti;
6. Ricezione, protocollazione e custodia delle offerte in luogo sicuro presso la sede del Collegio Costruttori;
7. Espletamento della procedura di gara informale e individuazione dell’esecutore presso la sede del Collegio Costruttori;
8. Redazione del verbale di gara ed eventuali segnalazioni all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, su richiesta dell’impresa;
9. Redazione, sottoscrizione e registrazione del contratto.
Ciò che gli uffici dell’associazione non potranno scegliere sono i soggetti da invitare, mentre per l’individuazione dei componenti il seggio di gara l’impresa potrà demandarne la scelta al Collegio, ovvero indicare specifici nominativi. Di norma il seggio di gara è costituito da tre persone.
La richiesta di svolgere la gara presso il Collegio dovrà essere effettuata allo stesso in forma scritta, previo concordamento per le vie brevi circa i singoli adempimenti richiesti.

Le norme da cui si desume l’intero quadro descritto sono inserite nell’attuale testo del Codice degli appalit pubblici, il D.Lgs. 163/2006, e più precisamente:
Art. 32. Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori
g) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei lettere
c) ed h), non si applicano gli articoli 78, comma 2; 90, comma 6; 92; 128; in relazione alla
fase di esecuzione del contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo.
soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l’esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e dell’articolo 28,comma 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150. L’amministrazione che rilascia il permesso di costruire può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l’avente diritto a richiedere il permesso di costruire presenti all’amministrazione stessa, in sede di richiesta del permesso di costruire, un progetto preliminare delle opere da eseguire, con l’indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto. L’amministrazione, sulla base del progetto preliminare, indice una gara conle modalità previste dall’articolo 55. Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e le esecuzioni di lavori. L’offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva ed esecutiva, per l’esecuzione dei lavori e per gli oneri di sicurezza;
2. Ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) non si applicano gli articoli 63; 78, comma 2; 90, comma 6; 92; 128; in relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo.
Art. 122. Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia
8. Per l’affidamento dei lavori pubblici di cui all’articolo 32, comma 1, lettera g), si
applica la procedura prevista dall’articolo 57, comma 6; l’invito è rivolto ad almeno
cinque soggetti se sussistono in tale numero aspiranti idonei.


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