DETRAZIONE 55% PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Il contribuente, che, a partire dal 1° gennaio 2009, ha sostenuto spese per interventi di riqualificazione energetica, agevolati con la detrazione del 55%, è tenuto ad inviare la Comunicazione all’Agenzia delle Entrate, entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta nel quale gli stessi hanno avuto inizio, solo nel caso in cui i lavori proseguano in più periodi d’imposta.
Così stabilisce il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Protocollo n.57639/2009, che, in attuazione dell’art.29, comma 6, del D.L. 185/2008 (cd. Decreto anticrisi)[1], ha approvato il Modello di Comunicazione, fornendo le relative istruzioni e le modalità di trasmissione all’Amministrazione finanziaria.
Il Modello, da presentare entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio, deve essere inviato all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica (utilizzando il prodotto informatico disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it), direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati[2].
Quindi, relativamente a lavori iniziati nel 2009 e che proseguiranno nel 2010, le comunicazioni andranno inviate entro il 31 marzo 2010.
Il termine di invio della Comunicazione (entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta in cui i lavori hanno avuto inizio), come indicato dal Provvedimento (par.2.2), sembra escludere dalla procedura in esame i contribuenti che, pur sostenendo spese nel corso del periodo d’imposta 2009 e/o 2010, abbiano avviato i lavori agevolati nel corso del 2008.
Tale interpretazione meriterebbe comunque conferma ufficiale da parte dell’Amministrazione finanziaria, in assenza di elementi più precisi nelle Istruzioni al Modello.
Si segnala, inoltre, che, qualora per il medesimo intervento (avviato dal 2009) il contribuente sostenga le relative spese in più periodi d’imposta, la suddetta Comunicazione andrà trasmessa entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo d’imposta, con riferimento alle spese sostenute nel periodo d’imposta precedente.
Diversamente, il Modello in questione non deve essere inviato qualora:
– i lavori siano iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta;
– nel periodo d’imposta cui la comunicazione si riferisce non sono state sostenute spese.
Inoltre, all’interno del Provvedimento in questione, vengono resi noti i tempi, nonchè le modalità dello scambio di informazioni tra l’Enea e l’Agenzia delle Entrate, finalizzati al monitoraggio delle spese sostenute dai contribuenti per gli interventi di riqualificazione energetica.
L’Enea, infatti, dovrà trasmettere, entro l’ultimo giorno del mese successivo al ricevimento della comunicazione di fine lavori, dati riguardanti sia il contribuente (tra i quali, ad esempio, dati identificativi del soggetto dichiarante), sia riguardanti l’oggetto dell’intervento (per esempio, il costo degli interventi di riqualificazione energetica al netto delle spese professionali).
Restano, in ogni caso, fermi gli adempimenti relativi all’invio all’Enea (entro 90 giorni dal termine dei lavori) della documentazione tecnica necessaria alla fruizione del beneficio.
Note:
[1] Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni nella Legge 28 gennaio2009, n.2
Art. 29. -Meccanismi di controllo per assicurare la trasparenza e l’effettiva copertura delle agevolazioni fiscali
(omissis)
6. Per le spese sostenute nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008, i contribuenti interessati alle detrazioni di cui agli articoli 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fermi restando i requisiti e le altre condizioni previsti dalle relative disposizioni normative, inviano all’Agenzia delle entrate apposita comunicazione, nei termini e secondo le modalità previsti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo provvedimento può essere stabilito che la comunicazione sia effettuata esclusivamente in via telematica, anche tramite i soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, e sono stabiliti i termini e le modalità di comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati in possesso dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA) ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007. Il predetto decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 febbraio 2007, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è comunque modificato con decreto di natura non regolamentare al fine di semplificare le procedure e di ridurre gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti. Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009 la detrazione dall’imposta lorda deve essere ripartita in cinque rate annuali di pari importo.
(omissis)
[2] Trattasi dei soggetti di cui all’art.3, commi 2 bis e 3, del D.P.R. 322/1998 (ad esempio, professionisti e CAF).
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