CONVERSIONE DEL DECRETO 185/2008 – PRINCIPALI DISPOSIZIONI FISCALI D’INTERESSE PER IL SETTORE.
CONVERSIONE DEL DECRETO 185/2008 – PRINCIPALI DISPOSIZIONI FISCALI D’INTERESSE PER IL SETTORE CONVERSIONE DEL DECRETO 185/2008 – PRINCIPALI DISPOSIZIONI FISCALI D’INTERESSE PER IL SETTORE
(Legge 28/1/09, n.2)
Sul Supplemento Ordinario n.14 alla Gazzetta Ufficiale n.22 del 28 gennaio 2009 è stata pubblicata la Legge 28 gennaio 2009, n.2, di conversione, con modifiche, del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185 (cosiddetto decreto anti-crisi), recante Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.
Risultano, quindi, definitivamente vigenti le modifiche al testo originario del D.L. 185/2008, apportate durante l’iter parlamentare di approvazione della legge di conversione, riguardanti, tra l’altro, la detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti e la rivalutazione dei beni immobili posseduti dalle imprese.
Queste le principali disposizioni fiscali d’interesse per il settore, contenute nell’attuale testo del D.L.185/2008, così come risultante dalle modifiche apportate dalla relativa legge di conversione n.2/2009 (in vigore dal 29 gennaio 2009).
1. Proroga detassazione contratti di produttività (art.5)
2. Deducibilità dall’IRPEF/IRES della quota IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi passivi (art.6, c.1-4)
3. Esigibilità IVA per cassa (art.7)
4. Revisione degli Studi di Settore (art.8)
5. Riduzione dell’acconto IRES e IRAP (art.10)
6. Rivalutazione dei beni immobili d’impresa (art.15, c.16-23)
7. Detrazione del 36% per i microprogetti di arredo urbano o di interesse locale (art.23)
8. Procedura per il riconoscimento della detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici (art.29)
1. Proroga detassazione contratti di produttività (art.5)
Per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, vengono previsti:
– la proroga dell’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, pari al 10%, con riferimento alle somme relative ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, ed altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa (di cui all’art.2, comma 1, lett. c, del D.L. 93/2008, convertito con modificazioni nella legge 126/2008);
– l’aumento a 6.000 euro lordi delle somme per premi di produttività su cui calcolare l’imposta sostitutiva (fissato a 3.000 euro lordi fino al 31 dicembre 2008);
– l’applicabilità dell’imposta sostitutiva relativa a tali premi di produttività nei confronti dei lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2008, a 35.000 euro lordi (con un aumento della soglia di reddito rispetto al limite in vigore fino al 31 dicembre 2008, pari a 30.000 euro).
Non è stata, invece, prorogata l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% in relazione alle somme corrisposte ai lavoratori per prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, che resta in vigore, nel limite massimo di 3.000 euro lordi, e per i soggetti titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.000 euro, unicamente fino al 31 dicembre 2008.
2. Deducibilità dall’IRPEF/IRES della quota IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi passivi (art.6, commi 1-4)
A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008 (periodo d’imposta 2008, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), è riconosciuta la deducibilità dalle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) di un ammontare pari al 10% dell’IRAP, forfetariamente riferita alla quota imponibile degli interessi passivi (al netto degli interessi attivi) e del costo del lavoro per il personale dipendente o assimilato (al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’art.11, del D.Lgs. 446/1997, quali, a titolo esemplificativo, i contributi per le assicurazioni obbligatorie per gli infortuni sul lavoro o le deduzioni riconosciute per ridurre il cuneo fiscale connesso al costo del lavoro).
Tale deducibilità opera secondo il criterio di cassa (ossia nell’esercizio di pagamento dell’IRAP, ai sensi dell’art.99, comma 1, del TUIR – D.P.R. 917/1986) e spetta per i seguenti soggetti:
– società di capitali ed enti commerciali,
– società di persone e ditte individuali,
– persone fisiche, società semplici e soggetti equiparati (ai sensi dell’art.5, comma 3, del TUIR – D.P.R. 917/1986) esercenti arti e professioni,
– banche e imprese di assicurazione.
Per quanto riguarda i periodi d’imposta precedenti a quelli in corso al 31 dicembre 2008, viene previsto:
– il diritto al rimborso dell’ammontare dell’IRAP deducibile ai fini delle imposte sul reddito (sempre entro l’importo forfetario del 10% dell’IRAP dovuta), per i soggetti che, in pendenza del giudizio della Corte Costituzionale in ordine alla deducibilità del costo del personale e degli interessi passivi ai fini IRAP, hanno già presentato istanza di rimborso;
– la possibilità di presentare, esclusivamente in via telematica, istanza di rimborso dell’importo dell’IRAP deducibile ai fini delle imposte sul reddito, per i soggetti che sono ancora nei termini per la presentazione della stessa (48 mesi dal versamento delle imposte – art.38, D.P.R. 602/1973).
A tal fine, il rimborso sarà eseguito nell’ordine cronologico di presentazione delle istanze e nei limiti di spesa pari a: 100 mln di euro per il 2009, 500 mln di euro per il 2010 e 400 mln di euro per il 2011 (ai fini dell’eventuale completamento dei rimborsi, si provvederà all’integrazione di tali risorse con successivi provvedimenti legislativi).
Le modalità di presentazione delle istanze ed ogni altra disposizione attuativa sono rinviate all’emanazione di un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
3. Esigibilità IVA per cassa (art.7)
Viene estesa a regime (e non più in via sperimentale per il solo triennio 2009-2011, come previsto dall’originario testo del D.L. 185/2008), la disciplina delle operazioni soggette ad IVA ad esigibilità differita (art.6, comma 5, secondo periodo, D.P.R. 633/1972) a tutte le operazioni imponibili (cessioni di beni o prestazioni di servizi) rese a favore di soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Tale principio consente, al cedente o prestatore, di versare il debito d’imposta al momento del pagamento dei corrispettivi e non già al momento in cui si intendono effettuate le operazioni, ossia all’atto:
– della consegna o spedizione, per la cessione di beni mobili,
– della stipula dell’atto di trasferimento della proprietà, per la cessione di beni immobili,
– del pagamento del corrispettivo, per le prestazioni di servizi,
– ovvero al momento dell’emissione della fattura, se precedente ai tre suddetti presupposti.
Per avvalersi di tale regime, è necessario che in fattura sia specificato che si tratta di operazione con imposta ad esigibilità differita, con l’indicazione della relativa norma (art.7, D.L. 185/2008, convertito con modifiche nella legge n.2/2009). In assenza di tale annotazione, infatti, si applicano le ordinarie disposizioni in materia di esigibilità dell’IVA (art.6, comma 5, primo periodo del D.P.R. 633/1972).
In ogni caso, l’esigibilità differita è stabilita nel termine massimo di un anno dall’effettuazione dell’operazione, salvo l’ipotesi in cui, in tale periodo, il cessionario o committente venga assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.
Tale disposizione, inoltre, non si applica alle operazioni soggette al meccanismo del reverse charge (es. prestazioni rese in subappalto nel settore edile).
Resta fermo, infine, che l’efficacia della misura è subordinata ad autorizzazione comunitaria, ai sensi della direttiva 2006/112/CE, sulla base della quale sarà poi emanato un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze con cui verrà fissato il volume d’affari dei contribuenti beneficiari della disposizione, nonchè ogni altra modalità di attuazione della stessa.
4. Revisione degli Studi di Settore (art.8)
L’art.8 del D.L. 185/2008, anche nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge di conversione n.2/2009, stabilisce che, in considerazione degli effetti dell’attuale crisi economica e dei mercati, e con riferimento a determinati settori o aree territoriali, gli Studi di Settore attualmente in vigore possono essere integrati con Decreto del Ministro dell’Economia e Finanze, sentito il parere della Commissione degli Esperti (al riguardo, cfr. anche la News ANCE n.2250 del 16 dicembre 2008).
In particolare, tali modifiche terranno conto, tra l’altro, delle segnalazioni degli Osservatori regionali per gli Studi di Settore.
In merito l’ANCE si riserva di far pervenire all’amministrazione i dati congiunturali del settore delle costruzioni per il 2008, che potranno essere tenuti in considerazione in vista dell’adozione dei correttivi agli Studi sia con riferimento all’andamento economico generale che con riferimento a specifiche parti del territorio (correttivi di settore e territoriali anche in base agli elementi riscontrati presso gli Osservatori regionali per gli studi di settore).
5. Riduzione dell’acconto IRES e IRAP (art.10)
Viene stabilita la riduzione del 3% della misura degli acconti IRES e IRAP dovuti per il periodo d’imposta 2008.
Pertanto, entro il 1° dicembre 2008 (poichè il termine ordinario del 30 novembre cadeva in giorno festivo), l’acconto IRES e IRAP è stato versato in misura pari al 97% (anzichè al 100%) dell’imposta dovuta per il 2008.
Per quei contribuenti che avevano già provveduto al pagamento dell’acconto, viene riconosciuto un credito d’imposta pari alla riduzione stabilita del 3%, da utilizzare in compensazione con il modello F24.
Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri saranno stabilite le modalità ed i termini per il versamento di quanto non corrisposto in virtù di tale disposizione. In tal ambito, si segnala che l’art.42 del D.L. 207/2008 (cd. Decreto milleproroghe) ha prorogato al 31 marzo 2009 il termine per l’adozione di tale provvedimento.
6. Rivalutazione dei beni immobili d’impresa (art.15, c.16-23)
Viene prevista, a favore delle imprese, la possibilità di rivalutare civilisticamente i beni immobili risultanti nel bilancio in corso al 31 dicembre 2007, con esclusione degli immobili destinati alla vendita e delle aree edificabili.
La medesima rivalutazione, da effettuarsi nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (in sostanza, nel bilancio relativo all’esercizio 2008), può assumere anche efficacia fiscale mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP, pari al:
– 4% per i beni non ammortizzabili;
– 7% per i beni ammortizzabili.
L’imposta sostitutiva deve essere versata, a scelta, in un’unica soluzione, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito relative al periodo d’imposta in cui la rivalutazione è eseguita, oppure in tre rate annuali, di cui la prima con la medesima scadenza (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legale, pari al 3% annuo, da versarsi contestualmente alla rata).
In particolare, sono ammessi alla rivalutazione:
– i fabbricati strumentali (es. opifici), iscritti in bilancio tra le immobilizzazioni materiali (non destinati alla vendita). Per questi, l’imposta sostitutiva è pari al 7%;
– i fabbricati non strumentali (es. case di abitazione), iscritti in bilancio tra le immobilizzazioni materiali (non destinati alla vendita). Per questi, l’imposta sostitutiva è pari al 4%.
Non possono, invece, essere rivalutati:
– i beni merce (ossia i beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività, per esempio il magazzino delle imprese edili);
– le aree fabbricabili, sia se iscritte tra le immobilizzazioni, sia se costituenti beni merce (ossia destinate alla vendita).
Gli effetti fiscali della rivalutazione decorrono:
– dal quinto esercizio successivo a quello in cui è stata effettuata la rivalutazione (in sostanza, dal 2013), per il riconoscimento del maggior valore di tali beni, ai fini dell’ammortamento fiscale;
– dal sesto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita (in sostanza, dal 2014), ai fini del calcolo della plusvalenza imponibile nell’ipotesi di cessione degli immobili.
Tale disposizione comporta che, qualora l’immobile sia ceduto (o assegnato ai soci o destinato a finalità estranee all’esercizio d’impresa o al consumo personale o familiare dell’imprenditore) prima dell’inizio del sesto periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata effettuata la rivalutazione (in sostanza, prima del 1° gennaio 2014, in caso di periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), la plusvalenza imponibile sarà determinata in base al costo del bene prima della rivalutazione.
Infine, si prevede la possibilità di affrancamento del saldo attivo che si genera a seguito della rivalutazione, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e dell’IRAP, pari al 10% (da versare con le stesse modalità previste per l’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione).
L’operazione di rivalutazione, infatti, dà luogo ad un saldo attivo, costituito dall’importo iscritto nel passivo del bilancio come contropartita del maggior valore attribuito ai beni che, al netto dell’imposta sostitutiva, deve essere imputato al capitale o accantonato in un’apposita riserva. Nel caso in cui il saldo venga attribuito ai soci, lo stesso, aumentato dell’imposta sostitutiva, concorre a formare il reddito imponibile della società che ha eseguito la rivalutazione, alla quale è comunque attribuito un credito d’imposta, ai fini delle imposte sui redditi, pari all’ammontare dell’imposta sostitutiva pagata.
Con l’affrancamento del saldo attivo, invece, la società ha la facoltà, mediante il pagamento dell’imposta sostitutiva del 10%, di evitare che tale ammontare, se distribuito, concorra nei modi ordinari alla determinazione del proprio reddito imponibile da assoggettare all’aliquota IRES del 27,5%, o all’aliquota marginale IRPEF.
7. Detrazione del 36% per i microprogetti di arredo urbano o di interesse locale (art.23)
Nell’ambito della possibilità, ammessa per gruppi di cittadini organizzati, di realizzazione di microprogetti di arredo urbano o di opere di interesse locale, viene a questi riconosciuto il diritto di fruire della detrazione IRPEF del 36% in ragione delle spese sostenute per la formulazione delle proposte e la realizzazione delle opere, nel limite di spesa e nel rispetto delle modalità previste per l’applicazione delle agevolazioni di cui all’art.1, della legge 449/1997 (istitutiva della detrazione del 36%).
A seguito della legge di conversione, vengono modificate le modalità d’accesso all’agevolazione, che attualmente prevedono:
– l’obbligo di invio all’Ente locale della proposta riferita al progetto da realizzare;
– l’approvazione espressa, da parte dell’Ente locale, entro due mesi dalla presentazione della proposta, con regolamentazione delle fasi essenziali del procedimento di realizzazione e dei tempi di esecuzione. Nell’ipotesi di mancata risposta da parte dell’Amministrazione locale, la pronta s’intende respinta (principio del silenzio diniego).
Tale beneficio è riconosciuto sino all’attuazione del federalismo fiscale e per lo stesso periodo di vigenza della detrazione del 36%, attualmente prevista sino al 31 dicembre 2011 (art.2, comma 15, legge 203/2008 – Finanziaria 2009 – cfr. News ANCE n.5 dell’8 gennaio 2009).
8. Procedura per il riconoscimento della detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici (art.29)
A seguito dell’approvazione della legge di conversione del DL 185/2008, è stata eliminata sia la procedura di accesso alla detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (consistente nell’invio all’Agenzia delle Entrate di un’apposita istanza d’ammissione al beneficio fiscale, che si intende negata in caso di mancata approvazione, nei 30 giorni successivi, da parte della medesima Agenzia delle Entrate), sia il principio del monitoraggio dei crediti d’imposta per il riconoscimento di tale agevolazione.
In particolare, accogliendo le richieste dell’ANCE, con la riscrittura dell’art.29 del D.L. 185/2008, viene attualmente previsto:
– per le spese sostenute nel periodo d’imposta 2008: il ripristino delle modalità applicative precedenti (detrazione del 55% automatica, senza limiti di stanziamento);
– per le spese sostenute nei periodi d’imposta 2009 e 2010:
1. l’invio di una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, secondo modalità e termini da definirsi con Decreto che verrà emanato entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione n.2/2009;
2. la ripartizione della detrazione obbligatoriamente in 5 anni (invece che in un numero di rate compreso tra 3 e 10, a scelta del contribuente).
Infine, viene stabilito che, con successivo decreto, verranno apportate modifiche al D.M. 19 febbraio 2007, al fine di semplificare gli adempimenti cui sono tenuti i contribuenti.
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