27.03.2009 - tributi

CESSIONE DI FABBRICATI RISTRUTTURATI – ALIQUOTA IVA

CESSIONE DI FABBRICATI RISTRUTTURATI – ALIQUOTA IVA

La cessione di fabbricati oggetto di incisivi interventi di recupero (restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o urbanistica) è agevolata con l’aliquota IVA ridotta del 10% (ai sensi del n.127 – quinquiesdecies, Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972), anche se i lavori edili non sono strettamente necessari a recuperare lo stato di degrado dell’immobile.
A tal fine, è invece indispensabile che i medesimi interventi risultino comunque già ultimati prima della cessione dei fabbricati stessi.
Inoltre, lo stato di degrado degli immobili non è richiesto nemmeno per l’applicazione della disposizione (art. 10, comma 1, nn. 8-bis e 8-ter, lett.a, del D.P.R. 633/72) che dichiara imponibili ad IVA (anzichè esenti) le cessioni di fabbricati sottoposti ad interventi di recupero, effettuate entro quattro anni dal termine dei lavori da parte delle imprese che hanno realizzato i medesimi interventi.
Ciò è quanto è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate nel corso di un incontro con la stampa specializzata, tenutosi il 17 gennaio scorso.
Vengono in tal modo superati, anche in via ufficiale, gli orientamenti ministeriali emanati dall’Amministrazione finanziaria a commento di previgenti disposizioni normative, che assoggettavano ad aliquota IVA ridotta le cessioni di fabbricati oggetto degli interventi di recupero di cui alla legge 457/1978 e per le quali l’applicabilità dell’agevolazione era stata subordinata alla preesistenza dello stato di degrado dell’immobile oggetto dei lavori ed alla necessaria inclusione dello stesso nell’ambito dei piani di recupero disciplinati dalla medesima legge 457/1978[1].
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate, infatti, l’attuale disciplina non pone alcuna condizione legata alla “fatiscenza” del fabbricato oggetto dei lavori di recupero edilizio, per cui, a prescindere dallo stato “iniziale” dell’immobile:
–   la cessione di fabbricati, o di loro porzioni, oggetto di interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o urbanistica (di cui all’art.31, comma 1, rispettivamente lett. c, d ed e, della legge 457/1978, ora trasfuso nell’art. 3 del D.P.R. 380/2001), è comunque assoggettata ad IVA quando effettuata entro quattro anni dall’ultimazione dei lavori (ai sensi dell’art.10, comma 1, nn.8-bis e 8-ter, lett.a, del D.P.R. 633/1972);
–   alla medesima cessione si rende applicabile l’aliquota IVA ridotta al 10% (prevista dal n.127 – quinquiesdecies, Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972), a condizione che gli interventi di recupero risultino già ultimati all’atto della vendita.
Tali chiarimenti ministeriali dovrebbero trovare conferma ufficiale in una Circolare dell’Agenzia delle Entrate di prossima emanazione.
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[1] Cfr., a titolo esemplificativo, la Risoluzione ministeriale n.430791 del 3 marzo 1992, con la quale è stata precisata tale condizione con riferimento all’applicabilità dell’aliquota IVA ridotta al 4% alla cessione di fabbricati oggetto degli interventi di cui alla legge 457/1978, prevista dal previgente n.25 della Tabella A, Parte II, annessa al D.P.R. 633/1972.


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