AUTOTRASPORTO – CRONOTACHIGRAFO PER VEICOLI LEGGERI – REG. (CE) N. 68/2009 – PRIMI CHIARIMENTI
AUTOTRASPORTO – CRONOTACHIGRAFO PER VEICOLI LEGGERI REG. (CE) N. 68/2009 PRIMI CHIARIMENTI
Facciamo seguito a quanto comunicato in precedenza per segnalare che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha predisposto una comunicazione volta a chiarire il campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 68/2009 relativo all’installazione ai veicoli di classe M1 e N1, messi in circolazione tra il 1 maggio 2006 e il 31 dicembre 2013, di un adattatore che registri contestualmente la velocità del veicolo e/o in base alla distanza percorsa.
Dalla comunicazione che, tentando di fornire chiarimenti nel merito della questione non esplicita specificatamente i veicoli sui quali montare l’apparecchio suddetto, si evince, comunque, che l’adattatore dovrebbe essere installato sui veicoli che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 561/2006, ove non è possibile collocare altri tipi di sensori che siano in grado di soddisfare le disposizioni dell’allegato 1B e delle sue appendici da 1 a 11 al Regolamento (CE) 3821/85.
Pertanto, soltanto alcuni veicoli rientranti nelle classi di cui sopra, soggetti all’installazione del tachigrafo digitale, sono obbligati al montaggio dell’adattatore.
Tenuto conto della difficoltà che possono incontrare le imprese associate in relazione alla confusa definizione dell’ambito applicativo del Regolamento in questione, ci si riserva di fornire ulteriori chiarimenti in merito.
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