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17.07.2009 - tecnica

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI IN LOMBARDIA – REGIME DEFINITIVO DAL 1-7-2009 E AGGIORNAMENTO DELLE PROCEDURE DI CALCOLO

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI IN LOMBARDIA –  REGIME DEFINITIVO DAL 1-7-2009 E AGGIORNAMENTO DELLE PROCEDURE DI CALCOLO

Il Decreto Legislativo D.Lgs 192/05 fissava l’obbligo di dotare di attestato di certificazione energetica i nuovi edifici (per nuovi edifici il Decreto 192 intende quelli per cui la presentazione della richiesta del permesso di costruire, o denuncia di inizio attività, sia stata presentata dopo l’8 ottobre 2005) e quelli esistenti con superficie utile superiore a 1.000 m2 sottoposti ad integrale ristrutturazione ovvero a demolizione e ricostruzione.
In mancanza della regolamentazione sulla certificazione energetica (mancanza ancora in essere che potrebbe essere colmata a breve, con la pubblicazione dei decreti mancanti) l’attestato di certificazione energetica è stato sostituito dall’attestato di qualificazione energetica.
È quanto previsto dal D.Lgs 311/06 che ha integrato e modificato il decreto 192/05.
Tra le altre modifiche, il decreto 311 ha esteso l’obbligo di dotare gli edifici di attestato di certificazione/qualificazione energetica anche ai casi non previsti dal decreto 192, seppure con una certa gradualità:
– obbligo, a partire dal 1° luglio 2007, esteso ai passaggi a titolo oneroso di interi edifici con superficie superiore a 1.000 m2;
– obbligo, a partire dal 1° luglio 2008 esteso ai passaggi a titolo oneroso di interi edifici anche con superficie inferiore a 1.000 m2;
– obbligo, a partire dal 1° luglio 2009, esteso ai passaggi a titolo oneroso anche di singole unità immobiliari facenti parte di edifici multi-unità.
In tutti i casi era obbligatorio allegare, all’atto di trasferimento, l’attestato di certificazione/qualificazione energetica.
Il mancato rispetto di tale obbligo, comportava tra l’altro, la nullità dell’atto fatta valere dall’acquirente i dal conduttore.
La Legge 133/08, ha abrogato alcuni commi del D.Lgs 311/06, eliminando l’obbligo di allegare l’attestato energetico agli atti di trasferimento e la relativa nullità dell’atto (v. all. art. 35 L 133/08). Ma va tenuto presente che
In regione Lombardia la L.R. 11 dic. 2006, n. 24, all’art. 9 (impianti e rendiconto energetico) nel settore civile non aveva aggiunto altre incombenze rispetto a quelle previste dal Dlgs n. 192/05 e successivo 311/06 in ordine alla certificazione energetica.
Sono poi state emanate ulteriori nuove disposizioni regionali in materia contenute nella D. GRL del 22-12-08 n. VIII/8745 (BURL 15-1-09 n. 2 2099) in base alle quali agli atti di compravendita  e di locazione devono essere allegati gli attestati di certificazione energetica degli edifici delle singole unità immobiliari, a partire dal 1 luglio 2009.
Recentemente è uscita la L.R. n. 10 del 29/6/09 (BURL n. 26 del 30-6-09) con la quale resta immutato l’obbligo, da parte del venditore di acquisire l’attestato di certificazione energetica da allegare agli atti di compravendita, con l’obbligo del notaio di notificare alla Regione la stipula dell’atto privo di attestato.
Si ricorda che le modalità per la redazione di tali attestati sono le medesime, tuttora in vigore in Regione Lombardia, previste, a decorrere dal 1° settembre 2007, per i trasferimenti a titolo oneroso di interi edifici.
In questa sede non si può sostenere inequivocabilmente la legittimità delle disposizioni regionali rispetto a quelle nazionali, tenuto conto delle procedure di integrazione promOsse dall’UE.
Sul tema è da segnalare inoltre sul Bollettino Ufficiale n. 25, 4° Supplemento Stradordinario, del 26 giugno 2009 della Regione Lombardia è stato pubblicato il Decreto del Direttore Generale dell’Assessorato alle Reti, Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile n. 5796 del 11 giugno 2009 recante ‘‘Aggiornamento della procedura di calcolo per la certificazione energetica degli edifici”. Tale provvedimento sostituirà l’allegato E della D.G.R. 5018/2007 e s.m.i. che detta le modalità tecniche per la predisposizione dell’attestato di certificazione energetica degli edifici.
Il provvedimento prevede, inoltre, che l’allegata procedura di calcolo entri in vigore a partire dal 7 settembre 2009: il periodo decorrente dalla pubblicazione all’entrata in vigore del Decreto in parola e’ propedeutico alla raccolta di segnalazioni di eventuali criticità segnalate da tutti i soggetti potenzialmente interessa.


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