TREMONTI-TER – CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
TREMONTI – TER – CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
(Circolare n.44/E del 27/10/2009)
Non cumulabilità con il 55% per interventi di riqualificazione energetica, applicazione dell’agevolazione anche in caso di risultato di esercizio negativo e computabilità nel valore dell’investimento degli oneri accessori, degli interessi passivi di diretta imputazione, nonchè di parti di ricambio e accessori di beni già posseduti.
Questi i principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n.44/E del 27 ottobre 2009, relativi alla corretta applicazione dell’art.5 del decreto legge 1 luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102 (cd Tremonti – ter), che prevede l’esclusione da tassazione, ai fini delle imposte sul reddito d’impresa (IRPEF/IRES), del 50% del valore degli investimenti, aventi ad oggetto macchinari ed apparecchiature di nuova costruzione effettuati dal 1° luglio al 30 giugno 2010.
All’interno della Circolare, l’Agenzia specifica:
– soggetti interessati: possono accedere all’agevolazione tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dimensione e settore di appartenenza.
La Tremonti – ter non si applica, in ogni caso, ai soggetti che producono reddito di lavoro autonomo;
– investimenti agevolabili: l’agevolazione è applicabile per l’acquisizione dei soli beni nuovi, compresi nella divisione 28 della Tabella Ateco 2007, impiegati nel processo produttivo, a prescindere dalla loro entrata in funzione, ad esclusione dei beni merce.
Per verificare specifici casi di inclusione o esclusione, si deve far riferimento anche alle indicazioni contenute nelle Note esplicative e di contenuto dei singoli codici della classificazione (disponibile sul sito www.istat.it).
Per l’ammissibilità al beneficio, si deve, inoltre, far riferimento allElenco alfabetico delle voci comprese nelle sottocategorie di attività economiche elaborato dall’Istat (anch’esso disponibile sul sito www.istat.it) e non al codice di attività del fornitore.
In sostanza, ai fini dei benefici fiscali rileva il codice oggetto dell’investimento a prescindere dal codice di attività utilizzato dal venditore/fornitore.
Nella nozione di nuovi macchinari e apparecchiature si intendono compresi i componenti o parti indispensabili per il loro funzionamento, che ne costituiscano dotazione, anche se non inclusi nella divisione 28.
Per quanto riguarda, invece, l’acquisto di nuove parti di ricambio e accessori, queste rientrano nell’agevolazione solo se espressamente incluse nella divisione 28.
Le agevolazioni competono, con le modalità specificate dalla Circolare stessa, anche nei casi particolari di effettuazione dell’investimento mediante appalto o leasing e per beni realizzati in economia;
– determinazione dell’agevolazione: l’importo escluso da tassazione è il 50% del valore dell’investimento in nuovi macchinari o apparecchiature, che comprende anche gli oneri accessori di diretta imputazione, ivi compresi gli eventuali interessi passivi[1] sostenuti per l’acquisto.
Costituisce una componente del costo agevolabile l’IVA totalmente indetraibile[2], mentre non viene considerata nel valore degli investimenti l’IVA parzialmente indetraibile per effetto del pro-rata[3], la cui entità può essere determinata solo a posteriori in sede di dichiarazione annuale.
La Circolare ricorda che sono agevolabili gli investimenti effettuati dal 1° luglio al 30 giugno 2010, in base ai criteri fiscali di competenza previsti dall’articolo 109, commi 1 e 2 del D.P.R. 917/1986 – TUIR;
– fruizione dell’agevolazione: le agevolazioni si applicano, indipendentemente dal risultato d’esercizio ottenuto (utile o perdita), sempre e solo in sede di saldo di pagamento delle imposte annuali, attraverso una variazione in diminuzione della base imponibile del reddito di impresa, esclusivamente nel periodo di imposta in cui si effettuano gli investimenti agevolabili.
L’Agenzia, inoltre, precisa che l’agevolazione spetta esclusivamente ai fini dell’IRPEF e dell’IRES e non opera ai fini dell’IRAP;
– cumulo con altre agevolazioni: l’agevolazione in esame non reca una previsione di non cumulabilità con altre agevolazioni.
Pertanto, in via generale, i benefici previsti dalla Tremonti – ter sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali, salvo che non sia prevista espressamente la non cumulabilità.
In tal ambito, viene chiaramente ribadita l’impossibilità di cumulare la Tremonti – ter con le agevolazioni per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (55%)[4].
In quest’ultimo caso, il contribuente avrà la facoltà di decidere se avvalersi della detrazione per le spese di riqualificazione energetica del 55% o dell’esclusione dal reddito d’impresa del 50% del valore dell’investimento;
– revoca: come già previsto dall’art.5, comma 3 del dl 78/2009, l’incentivo fiscale è revocato se l’imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all’esercizio di impresa prima del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto.
In tal ambito viene specificato che, poichè obiettivo dell’agevolazione risulta essere l’utilizzo del bene in strutture produttive ubicate nell’ambito dello Spazio Economico Europeo, costituisce ulteriore causa di revoca anche il trasferimento del bene presso proprie strutture produttive al di fuori dello stesso ambito territoriale.
Viene chiarito, infine, che per la determinazione del valore dei beni strumentali da indicare ai fini dell’applicazione degli studi di settore, si deve tenere conto del valore dei beni acquisiti attraverso l’agevolazione Tremonti – ter[5].
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[1] Iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge – art.110, comma 1, lettera b del D.P.R. 917/1986 – TUIR.
[2] Ai sensi dell’art.19 – bis 1del D.P.R. 29 settembre 1972, n.633.
[3] Ai sensi dell’art.19, comma 5 del D.P.R. 29 settembre 1972, n.633.
[4] Infatti, in base al DM 19 febbraio 2007 le detrazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionale per i medesimi interventi
[5] Cfr. la Circolare Ministeriale 58/E del 27 giugno 2002, paragrafo 9.6.1
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