TRASPORTI ECCEZIONALI – DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE DALL’ANAS
TRASPORTI ECCEZIONALI – DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE DALL’ANAS
Con circolare del 20 dicembre 2007 l’ANAS ha confermato che le autorizzazioni rilasciate per i mezzi d’opera eccezionali per massa sono valide fino al 10° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’elenco delle strade non percorribili dai mezzi d’opera.
I mezzi d’opera in esame devono rispettare le seguenti condizioni:
– non devono superare i limiti di sagoma di cui all’art. 61 del CdS;
– non devono superare i limiti di massa di cui all’art. 10 c. 8 del CdS;
– per gli stessi deve essere corrisposto l’indennizzo di usura di cui all’art. 34 del CdS;
– chi esegue il trasporto abbia verificato che lungo il percorso non via siano cartelli indicanti limitazioni di massa.
Nei mesi scorsi l’ANAS ha rilasciato alcune autorizzazioni per tali mezzi con validità annuale (12 mesi).
Il periodo di validità indicato su queste autorizzazioni può essere corretto mediante presentazione delle stesse all’ANAS che indicherà sull’autorizzazione la dicitura valida fino al 10° giorno successivo alla data di pubblicazione sulla G.U. degli elenchi delle strade non percorribili,
La richiesta di annotazione non comporta il pagamento di ulteriori oneri di istruttoria.
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