04.07.2008 - urbanistica

SOPPRESSO L’OBBLIGO DI INDICARE NELL’ATTO DI COMPRAVENDITA LA CONFORMITA’ DEGLI IMPIANTI

SOPPRESSO L’OBBLIGO DI INDICARE NELL’ATTO DI COMPRAVENDITA LA CONFORMITA’ DEGLI IMPIANTI

Il decreto legge 112 del 25/6/2008 riguarda diverse disposizioni in tema di competitività e riordino di norme per lo sviluppo economico. All’art. 35 , secondo comma, è stata stabilita la soppressione dell’art. 13 del D.M. 37/2008, sostitutivo della legge 46/1990, in tema di impianti negli edifici. La norma ora soppressa (pubblicata sul Notiziario n. 3/2008 a pag 322) prevedeva l’obbligo di indicare negli atti di compravendita degli immobili la garanzia del venditore in ordine alla conformità alle norme degli impianti dell’immobile, allegandone ove possibile il certificato di conformità reso dall’installatore che ha realizzato ogni singolo impianto.
La nuova norma è in vigore dal 25 giugno 2008 e, essendo stata introdotta con decreto legge, diverrà  definitiva con la conversione in legge che deve avvenire entro il 24 agosto 2008 (60 giorni).

DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.
(G.U. n. 147 del 25-6-2008 – Suppl. Ordinario n.152)
testo in vigore dal: 25-6-2008


Art. 35.
Semplificazione della disciplina per l’installazione degli impianti all’interno degli edifici
1.  Entro il 31 marzo 2009 il Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con il Ministro per la semplificazione normativa, emana uno o più decreti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
a) il  complesso  delle  disposizioni  in materia di attività di installazione  degli  impianti  all’interno  degli edifici prevedendo semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche di impianti di cui   alla  lettera a)  con  l’obiettivo  primario  di  tutelare  gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;
c) la   revisione  della  disciplina  sanzionatoria  in  caso  di violazioni  di  obblighi  stabiliti  dai  provvedimenti previsti alle lettere a) e b).
2. L’articolo 13 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 è soppresso.


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