20.06.2008 - lavoro

RIMBORSO CARENZA INFORTUNI

RIMBORSO CARENZA INFORTUNI

Si ricorda alle imprese associate che per ottenere il rimborso del 60% della retribuzione erogata agli operai nei primi tre giorni di carenza in infortunio è necessario allegare all’apposita domanda le copie del certificato medico e della denuncia all’Inail relativa ad ogni evento.
Si rammenta inoltre che le richieste di rimborso devono pervenire al Collegio entro sei mesi dalla data dell’infortunio e che pertanto le domande pervenute dopo tale termine non potranno essere esaminate.
Gli uffici del Collegio sono a disposizione per eventuali chiarimenti e per la consegna della documentazione illustrativa.


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