RIFIUTI URBANI E SPECIALI – CONDIZIONI DI ESENZIONE
RIFIUTI URBANI E SPECIALI – CONDIZIONI DI ESENZIONE
(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 21/12/2007, n. 27057)
Un’area utilizzata per il commercio di mobili da arredamento produce abitualmente sia rifiuti urbani come pure rifiuti speciali (imballaggi) assimilabili ai primi e, quindi, può andare esente da imposizione solo e nella misura in cui denunci e dimostri, nei modi e termini di legge, la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del beneficio.
Nel caso di specie la società contribuente sosteneva di non essere soggetta ad imposizione, per l’anno 2000, avendo prodotto solo rifiuti, non assimilabili agli urbani, che aveva provveduto a conferire a ditte esterne, le quali ne avevano raccolto e curato il riciclaggio, a spese di essa società.
Nel negare il beneficio alla ricorrente, la Corte di Cassazione, aggiunge che la stessa non ha curato l’adempimento, espressamente richiesto dall’art. 70, D.Lgs. n. 507/1993, di indicare le ragioni che avrebbero potuto giustificare la concessione del beneficio; omissione questa da ritenersi preclusiva dell’agevolazione prevista dal citato art. 62, comma 3, essendo la prescrizione chiaramente dettata, al fine di porre l’amministrazione nelle condizioni di effettuare tempestivamente, i riscontri e le verifiche indispensabili per accertare l’esistenza dei presupposti di fatto per l’esclusione, in tutto od in parte, dall’imposizione
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