REVERSE CHARGE – FORNITURE DI BENI CON POSA IN OPERA
REVERSE CHARGE – FORNITURE DI BENI CON POSA IN OPERA
(Risoluzione 16/6/08, n. 246/E)
Il contratto per l’erogazione delle prestazioni di servizi edili cui si applica il reverse charge può avere la struttura dell’appalto oppure della prestazione d’opera, mentre non può consistere nella fornitura di beni con posa in opera: in tal caso, l’operazione concretizzerebbe non una prestazione di servizi ma una cessione di beni, in cui la manodopera risulta accessoria rispetto al bene fornito.
Ai fini della qualificazione del rapporto giuridico come contratto d’appalto, prestazione d’opera o fornitura con posa in opera è necessario attribuire rilevanza non già al nomen iuris attributo dalla parti al contratto, bensì agli effetti da questo prodotti in base alla comune intenzione delle stesse, espressa dalla clausole contrattuali.
In base a ciò, l’Agenzia delle Entrate illustra la disciplina IVA applicabile:
– all’attività di semplice posa in opera dei materiali prodotti – riveste natura accessoria rispetto alla fornitura degli stessi e, pertanto, la prestazione deve essere assoggettata ad IVA con le modalità ordinarie (il reverse charge non può trovare applicazione nemmeno nel caso in cui la posa in opera dei beni ceduti sia effettuata da soggetti terzi sulla base di un contratto di appalto o subappalto affidato dalla società: in tale ipotesi, nei confronti del proprio committente la società effettua cessioni di beni e non prestazioni di servizi);
– attività consistente nella realizzazione di beni diversi e nuovi rispetto al complesso dei materiali impiegati – si è in presenza di un’attività ulteriore rispetto a quella manifatturiera, pertanto, se quest’ulteriore attività è inquadrabile tra quelle del settore edile, ai sensi della tabella ATECO 2007, in presenza delle altre condizioni di legge, per le operazioni ad essa riconducibili trova applicazione il meccanismo dell’inversione contabile.
Per quanto riguarda, infine, le modalità di fatturazione delle operazioni effettuate in presenza di un’associazione temporanea d’impresa (ATI), in linea di principio l’ATI è – civilisticamente e fiscalmente – un soggetto trasparente, che non dà vita ad un autonomo soggetto di diritto (cfr. risoluzione n. 172/E/2007). Solo quando l’ATI assume funzione esterna e, dunque, soggettività giuridica, gli obblighi di fatturazione devono essere posti in capo alla capogruppo, diversamente rilevando le singole imprese associate come autonomi soggetti di diritto.
L’inversione contabile non opera nel caso in cui l’ATI si pone come appaltatore diretto e l’esecuzione delle opere è rimessa alle singole imprese associate, in quanto tra quest’ultime e la capogruppo non si configura un contratto di subappalto bensì di mandato.
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