LAVORATORI STRANIERI – COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE AI CENTRI PER L’IMPIEGO – D.M. 30/10/2007 – OBBlIGO DELL’INVIO DEL MODELLO Q – NOTA MINISTERO INTERNO DEL 28 GENNAIO 2008
LAVORATORI STRANIERI – COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE AI CENTRI PER L’IMPIEGO – D.M. 30/10/2007 – OBBlIGO DELL’INVIO DEL MODELLO Q – NOTA MINISTERO INTERNO DEL 28 GENNAIO 2008
Il datore di lavoro che assuma un cittadino non comunitario regolarmente soggiornante in Italia, ha l’obbligo di trasmettere il contratto di soggiorno (mod. Q) allo Sportello unico per l’immigrazione presso la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo.
Tale adempimento continua ad essere necessario anche in seguito all’entrata in vigore della nuova disciplina, introdotta dal Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007, in materia di pluriefficacia delle comunicazioni obbligatorie che i datori di lavoro devono trasmettere ai Centri per l’impiego (cfr. suppl. n. 1 al Not. n. 12/2007).
Tale precisazione, che conferma l’indicazione già fornita dal Collegio nel supplemento richiamato, è stata fornita dal Ministero dell’Interno che, con nota del 28 gennaio 2008, ha chiarito che tale invio rimane obbligatorio in quanto, con tale atto, il datore di lavoro è tenuto ad indicare la sistemazione alloggiativa del lavoratore straniero e assume l’impegno al pagamento delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza.
Di seguito si pubblica la nota in commento del Ministero dell’Interno.
Ministero dell’Interno Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione
prot. 465 del 28 gennaio 2008
Oggetto: Comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro. D. Lgs. n. 181/2000 e D. M. 30 Ottobre 2007.
Con la legge finanziaria dello scorso anno n. 296/2007 sono state introdotte modifiche al D. Lgs. n. 181/2000, Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro. Tale decreto stabilisce i principi fondamentali per l’esercizio della potestà legislativa delle regioni e delle province autonome in materia di revisione e razionalizzazione delle procedure di collocamento in funzione del miglioramento dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro e favorisce la valorizzazione degli strumenti di informatizzazione.
L’art. 4 bis, in particolare, prevede gli obblighi a carico dei datori di lavoro circa le modalità di assunzione e gli adempimenti successivi: il primo comma prevede che, in materia di assunzione, sono fatte salve le norme speciali di cui al testo unico per l’immigrazione (D. Lgs. n. 286/98) per l’assunzione di persone aventi cittadinanza non comunitaria; il successivo comma 6 (anch’esso riformato dalla legge finanziaria 2006) prevede che le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, con i moduli di cui al comma 7, sono valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo.
Di conseguenza, tale disposizione è direttamente applicabile anche alle comunicazioni concernenti i rapporti di lavoro con cittadini non comunitari. Sulla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre è stato inoltre pubblicato il decreto interministeriale previsto dall’art. 5 comma 2 bis, adottato dai Ministri del Lavoro e della Previdenza Sociale e per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, con il quale sono stati definiti la modulistica, le modalità di trasferimento dei dati, nonché i tempi di applicazione delle nuove disposizioni, entrato in vigore l’11 gennaio 2008.
Dunque, nel far presente che l’obbligo di effettuare le comunicazioni con le nuove modalità elettroniche avrà decorrenza dal 10 marzo 2008, si evidenzia che durante il regime transitorio sarà possibile soddisfare gli adempimenti o utilizzando le nuove procedure oppure continuando a seguire le procedure sino ad ora in vigore, inviando le comunicazioni necessarie a ciascun ente competente. Unica eccezione è prevista per i datori di lavoro domestici per i quali viene precisato (all’art. 4 comma 2 del decreto di attuazione ) che, fin dall’entrata in vigore del Decreto interministeriale, la trasmissione dei moduli al Centro per l’impiego può avvenire anche con modalità diverse. Pertanto, l’obbligo previsto dall’art. 22 comma 7 del Testo Unico concernente la necessità di comunicare ogni variazione sopravvenuta nel rapporto di lavoro con lo straniero è sicuramente assolto con l’invio del modello unico secondo le modalità stabilite dal decreto in esame.
Nel caso in cui venga instaurato un nuovo rapporto di lavoro con un cittadino non comunitario regolarmente soggiornante in Italia, permane l’obbligo, per il datore di lavoro, di trasmettere il contratto di soggiorno (mod. Q), atteso che con tale atto il datore di lavoro è tenuto ad indicare la sistemazione alloggiativa del lavoratore straniero e assume l’impegno al pagamento delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza. Ciò premesso, si rappresenta che sono in corso le procedure per assicurare i necessari adeguamenti del sistema informatico dello Sportello Unico ai fini dell’acquisizione della comunicazione in argomento in via informatica e che è stato avviato lo studio per esaminare la possibilità di inserire i contenuti del modello Q nel modello di comunicazione obbligatoria. Pertanto, nel far riserva di comunicare le modalità di consultazione dei dati messi a disposizione dal Ministero del Lavoro, si confida nell’attività di sensibilizzazione che le SS. LL. vorranno avviare a livello territoriale affinché le nuove modalità di comunicazione vengano quanto prima adottate dall’utenza interessata.
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