IVA – REVERSE CHARGE – PRESUPPOSTI DI APPLICAZIONE
IVA – REVERSE CHARGE – PRESUPPOSTI DI APPLICAZIONE
(Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 347/E del 28/11/2007)
La fatturazione dei corrispettivi previsti per i contratti di subappalto stipulati da una società operante nel settore della fabbricazione di macchine per la produzione di energia, deve avvenire con l’applicazione dell’IVA nei termini ordinari, non potendo trovare attuazione il meccanismo del reverse charge di cui all’art. 17, commi 5 e 6, D.P.R. n. 633/1972.
L’attività svolta dalla società (identificata con il codice 29.12.0 della tabella ATECOFIN 2004 – Fabbricazione di pompe, compressori e sistemi idraulici) non rientra, infatti, nel novero delle attività che possono essere ricondotte al settore dell’edilizia, bensì in quello della fabbricazione di macchine per la produzione di energia;
Le opere edili e le opere elettriche subappaltate costituiscono, inoltre, lavori accessori alla realizzazione e messa in esercizio dell’impianto eolico.
Non ricorrendo, pertanto, i presupposti previsti per l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile: le fatture emesse dai soggetti sub appaltatori nei confronti della società devono essere assoggettate alle regole ordinarie previste per l’applicazione dell’IVA.
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