IMPRESE DI AUTOTRASPORTO – CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE – NUOVI TERMINI PER IL RILASCIO IN ESENZIONE. .
IMPRESE DI AUTOTRASPORTO – CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE – NUOVI TERMINI PER IL RILASCIO IN ESENZIONE
(Ministero dei Trasporti, D.M. 20/3/08)
Il Ministero dei Trasporti ha modificato il D.M. 7 febbraio 2007, nella parte in cui stabilisce i termini per il rilascio della carta di qualificazione del conducente in esenzione dall’obbligo della frequenza del corso di formazione iniziale e del conseguente esame.
L’art. 2, comma 1, del provvedimento prevedeva l’esonero da tali obblighi per i conducenti residenti in Italia e titolari del certificato di abilitazione professionale di tipo KD o di patente di guida delle categorie C, CE, D e DE rilasciati entro il 4 aprile 2007. Poiché l’imposizione di una data antecedente alla data limite stabilita dall’art. 4 della direttiva n. 2003/59/CE (9 settembre 2008 per le patenti di guida della categoria D1, D1E, D e DE; 9 settembre 2009 per le patenti di guida della categoria C1, C1E, C e CE) potrebbe determinare un trattamento di sfavore dei conducenti italiani rispetto ai conducenti degli altri Stati membri che hanno imposto una data coincidente alla data limite o comunque posteriore rispetto a quella italiana (i conducenti di tali Stati membri avranno infatti a disposizione un periodo più lungo per ottenere il diritto di beneficiare dell’esenzione di qualificazione iniziale), il Ministero dei Trasporti ha stabilito che la carta di qualificazione del conducente è rilasciata – senza obbligo di frequentare il corso di formazione iniziale e l’esame di valutazione delle conoscenze – ai conducenti residenti:
– in Italia, titolari alla data del 9 settembre 2008 del certificato di abilitazione professionale di tipo KD;
– in Italia, titolari alla data del 9 settembre 2009 della patente delle categorie C, CE;
– in altri Stati UE o al SEE ma dipendenti da un’impresa di autotrasporto di persone o di cose aventi sede in Italia, titolari, alla data del 9 settembre 2008 della patente di guida delle categorie D o DE, ovvero alla data del 9 settembre 2009 della patente di guida delle categorie C o CE;
– in Stati non appartenenti UE o al SEE ma dipendenti da un’impresa di autotrasporto di persone o di cose avente sede in Italia, titolari, alla data del 9 settembre 2008 delle patenti di guida equivalenti alle categorie D o DE, ovvero, alla data del 9 settembre 2009 delle patenti di guida equivalenti alle categorie C o CE.
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